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Consulenza fiscale sportiva

La consulenza fiscale sportiva è il cuore dell’iniziativa di Olimpia Gest. Sport. E’ infatti da questo primo campo di azione che si è sviluppata tutta l’offerta dei servizi per le associazioni sportive.
La consulenza è fornita sia alle associazioni che appoggiano il servizio di elaborazione dati alla Olimpia Gest. Sport, che alle associazioni esterne.
Si forniscono consulenze di tipo fiscale, con studio degli atti costitutivi e statuti e verifica dell’adeguatezza alle norme vigenti, studio del tipo di contabilità scelta e verifica di altre opzioni, pratiche di fusione, trasformazione, cessione di titoli sportivi e valutazione delle associazioni, pratiche federali per iscrizione a campionati e predisposizione di tutti i verbali di Assemblea dei Soci e di Consiglio Direttivo necessari alla normale vita della associazione sportiva.
Si occupa inoltre della compilazione e dello studio dei principali contratti con atleti, sponsor ecc.

Domande & risposte (FAQ)

  • Sono il Presidente di una giovane associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale. Per un torneo abbiamo ricevuto degli sponsor ma non sappiamo come fare loro una regolare ricevuta fiscale e non sappiamo poi se abbiamo delle imposte da pagare (leggendo mi è sembrato di capire che essendo una manifestazione, non devo pagare tasse se rientra nelle 2 manifestazioni annuali).
    Chiedevo un aiuto sul metodo di fare ricevute agli sponsor e sul comportamento successivo.
  • Si tratta di un provento commerciale per il quale va emessa fattura, quindi come prima cosa l'associazione sportiva deve dotarsi di partita iva.
    E' pur vero che un'associazione sportiva dilettantistica può organizzare fino a due eventi per finanziare la propria attività in esenzione di imposte ma si parla di IRES, non di iva che comunque va versata nei modi previsti a seconda del regime scelto.
    Il dotarsi di partita iva comporta poi una serie di "problemi" sui quali interrogarsi es opzioni per leggi agevolative fiscali, iscrizione registro Coni ecc. come vede molte volte nel navigare a vista si scorge solo la punta dell'iceberg.

Risposta pubblicata in data 10/09/2007


  • Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
    Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel comune di ....
    Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
    E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione e non una palestra privata?
    Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di tali oneri, è legale che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un importo così elevato?
  • Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico del proprietario.
    Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
    Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti per il cambio di destinazione di uso.

Risposta pubblicata in data 06/09/2007


  • Io sono impiegata presso una società per azioni full time, ma a livello amatoriale 3 volte a settimana da marzo di quest'anno insegno in un centro fitness.
    Il centro mi ha proposto da settembre 2007 il pagamento con assegno, firmando un contratto e mi ha detto che sono compensi percepiti da associazione sportiva dilettantistica e che come tasse vanno in REDDITI DIVERSI (non supero i 5000 euro l'anno).
    Io tutti gli anni faccio il 730 presso il mio datore di lavoro, volevo sapere se anche l'anno prossimo potrò farlo, se quei soldi si andranno ad assommare al mio stipendio (e quindi pagherò le tasse anche su quelli) e se i due lavori sono compatibili o meno.
  • Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica come è probabile e consigliabile che sia stato fatto, tali compensi non vanno dichiarati fino ad un importo di 7.500 euro annui su base di anno solare e quindi lei può senza problemi continuare a compilare il modello 730 senza la compilazione di altri quadri di reddito.
    Se questi non compensi non fossero di tale natura bisogna considerare in effetti la compilazione del quadro consigliato, al limite mi faccia sapere.

Risposta pubblicata in data 05/07/2007


  • Stiamo per aprire un circolo per associazione sportiva, affiliati ad una Federazione Nazionale di Gioco a carte di Burraco, senza scopo di lucro a livello dilettantistico e ricreativo.
    Nel circolo vorremmo instaurare un piccolo bar e un punto ristoro da adibire ai soli soci del circolo.
    Sarebbe cosa gradita essere informati su quello che sarebbero i nostri compiti a livello fiscale di igiene e sicurezza insomma la normativa da rispettare per non avere guai.
  • L'apertura di un piccolo bar per soci solitamente porta guai per lo meno di tipo contabile.
    Infatti si tratta di attività commerciale per la quale occorre dotare la associazione sportiva di partita iva, (non è sostenibile a nostro avviso che l'attività istituzionale solitamente decommercializzata possa comprendere la somministrazione).
    Il fatto che la somministrazione sia diretta ai soli soci eventualmente pone al riparo da adempimenti di tipo autorizzativo comunale, sempre che non si voglia acquisire una autorizzazione commerciale di somministrazione nel qual caso entrano in gioco anche gli adempimenti di autorizzazione sanitaria.
    Detto ciò consideriamo che l'apertura di un bar è l'ultimo dei problemi nella fase di fondazione di una associazione sportiva dilettantistica vi consigliamo quindi di prestare particolare attenzione alle clausole di atto costitutivo e statuto al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative alle associazioni.

Risposta pubblicata in data 19/06/2007


  • Una squadra di calcio a.s.d. vuole cedere il titolo sportivo: di cosa si tratta? Chi può acquisirlo? Una volta acquisito come si gestisce e a cosa serve? Quali sono gli aspetti contrattuali e fiscali della cessione dei titoli sportivi? Cosa deve fare il potenziale acquirente del titolo sportivo?
  • Il titolo sportivo in sè non è cedibile, si tratta di un diritto acquisito a partecipare ad un determinato campionato.
    Il fatto che non sia cedibile in modi ordinari non significa che tale titolo non abbia valore e possano essere messe in opera strategie per fare in modo che una compagine di serie inferiore possa acquisire il diritto a disputare la categoria superiore, derivante da titolo sportivo di altra associazione.
    I piani sui quali muoversi sono di due tipi: fiscale e federale.
    Ulteriori approfondimenti sono presenti nella pubblicazione in vendita nel nostro sito "Attribuzione a terzi del titolo sportivo" o direttamente come consulenza a pagamento.

Risposta pubblicata in data 08/05/2007


  • Mio figlio di 11 anni pratica sport a livello agonistico: kart. Alcuni suoi coetanei posseggono la partita iva come sportivo atleta professionista minorenne, in modo da poter fatturare gli importi percepiti dagli sponsor. Come devo fare per ottenerla? Alla direzione delle entrate della mia zona non ne sanno nulla.
  • Non ritengo sia prevista la figura dell'atleta professionista minorenne, ed in questo tendo a dar ragione all'ufficio entrate della sua zona, molto probabilmente i coetanei di suo figlio sono piloti di un team che ha organizzato la propria attività come associazione sportiva dilettantistica potendo così fatturare gli importi percepiti dagli sponsor e poter accedere alle agevolazioni previste dalle norme in primis legge 398/91 e seguenti.
    Il discorso è approfondito in alcune faq all'interno del sito tuttavia se lo ritiene mi ricontatti per un approfondimento.

Risposta pubblicata in data 03/05/2007


  • Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
    Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e ristorante?
    Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante, senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili adibiti ad attività commerciale?
    Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze) che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002?
  • La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
    Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti, ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio legato all'impianto sportivo.
    Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua intierezza.
    Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale con contratto di sub-concessione.
    A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
    A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta dal Comune di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati ed idonei, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
    D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
    Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile.

Risposta pubblicata in data 23/03/2007


  • Una associazione sportiva dilettantistica gestisce un bar aperto al pubblico. Il bar è gestito da soci della associazione che prestano la loro opera gratuitamente. Si chiede:
    • Tali soci devono iscriversi alla gestione commercianti dell'inps?
    • L'associazione può determinare il reddito di tale attività ai sensi della legge 398/91?
    • L'associazione è obbligata ad emettere lo scontrino per le somministrazioni del bar?
  • In risposta al suo quesito si osserva:
    • se questi soci non hanno coperture previdenziali (pensionati, dipendenti, autonomi) l'inps o l'istituto previdenziale deputato (ENPALS?) potrebbe non credere alla gratuità dell'opera
    • il reddito di natura commerciale può essere determinato ai sensi della legge 398/91 in questo caso l'iva sarà versata la 50%
    • il fatto che il locale sia aperto al pubblico vi obbliga a fornirvi di registratore di cassa ed ad emettere scontrino.
    Suggerisco di approfondire le norme relative all'abilitazione ex REC.

Risposta pubblicata in data 14/03/2007


  • Vorrei costituire un'associazione sportiva calcistica dilettantistica. Quali adempimenti devo rispettare? Mi rendo conto che è una domanda abbastanza ampia nell'argomento ma desidererei un vostro aiuto in merito. Come fare ad iscriversi nel registro delle associazioni del Coni? Ho un po' di confusione.
  • Sinteticamente gli adempimenti sono
    1. Atto Costitutivo e statuto
    2. Registrazione presso ufficio entrate
    3. Eventuale opzione per norme agevolative nel caso nel quale la associazione svolga attività commerciale e attribuzione di partita iva presso ufficio entrate
    4. Registrazione coni tenendo conto che tale registrazione è necessaria per le agevolazioni fiscali,e che lo statuto deve tassativamente prevedere una serie di clausole
    Per altre informazioni ulteriori ci contatti

Risposta pubblicata in data 05/02/2007


  • La nostra società ha optato per il regime speciale legge 398/91.
    I proventi relativi a pubblicità, effettuata durante il campionato di basket, attraverso l'esposizione di cartelloni pubblicitari durante lo svolgimento delle partite, costituiscono ricavi di tipo commerciale e quindi sono soggetti all'IRES con il coefficiente di redditività del 3%?
  • Sembra che il comportamento adottato sia corretto.
    A livello di IVA occorre invece verificare se i cartelli sono riferiti allo sponsor principale perchè in questo caso vengono attratti alla sponsorizzazione pagando il 90% di IVA in luogo del 50% normalmente applicato in questi casi.

Risposta pubblicata in data 16/09/2005


  • Lo Statuto di un’associazione sportiva dilettantistica in regime di Legge 398/1991 comprende anche l’attività didattica e la possibilità di ammettere a soci anche quanti non abbiano raggiunto la maggiore età (domanda sottoscritta dai genitori) . Lo Statuto stesso rispetta le condizioni di cui all’articolo 111, commi 3 e 4 – quinquies del T.U.I.R. . L’ Associazione svolge attività di “scuola calcio” nei confronti di ragazzi minorenni (da 6 a 12 anni) dietro corrispettivo di quote mensili . Si chiede di conoscere il trattamento fiscale di detti proventi sia ai fini I.V.A. che ai fini del reddito ed il comportamento da tenere nei confronti dei partecipanti minorenni e cioè se è sufficiente il loro tesseramento o se invece è necessaria la loro ammissione a soci dell’associazione (pur non avendo diritto al voto ) e quindi la loro iscrizione sul libro soci.
    Si chiede infine di conoscere se esiste differenza di trattamento fiscale dei proventi suddetti in caso vengano conseguiti da un’associazione sportiva dilettantistica che non usufruisce del regime agevolato della Legge 398/91.
  • L’associazione sportiva dilettantistica di cui si tratta può avvalersi della disposizione agevolativa secondo la quale “per le associazioni sportive dilettantistiche….non debbono essere qualificate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile, rese, in conformità alle finalità istituzionali, dalle stesse, senza specifica organizzazione, verso pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.”

    Detta agevolazione non è dettata dalla Legge n. 398/91, bensì dall’articolo 108, comma 1, del T.U.I.R. “prestazioni senza specifica organizzazione”.

    In quanto concepita e prevista tra le attività istituzionali dell’associazione, a condizione che la stessa venga gestita sul medesimo impianto sportivo in cui viene espletata dal sodalizio la primaria attività sportiva, talché si possa oggettivamente riconoscere la “mancanza di una specifica organizzazione”, la scuola calcio può procacciare proventi (i corrispettivi o “quote” mensili) non classificabili commerciali e pertanto non assoggettabili ad imposta sui redditi, in quanto non concorrenti, in qualità di proventi istituzionali, alla definizione del reddito.

    Affinché il beneficio possa essere invocato è però indispensabile che i corrispettivi richiesti per l’ammissione alla scuola calcio non superino i costi resi necessari per l’allestimento dell’attività didattica di cui trattasi.

    Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei suddetti proventi, ai fini I.V.A., si argomenta che gli stessi sono esenti, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, articolo 10, punto 20 laddove l’associazione sportiva che li introita abbia ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio lo specifico riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.”, col conforto in proposito della Risoluzione Ministeriale del 30 dicembre 1993, n. III – 7 – 551 – D.G. AA.GG. e Cont. Trib..

    Quanto al comportamento da tenere nei confronti dei partecipanti minorenni si sottolinea come, mentre l’articolo 111 del T.U.I.R. individua quale “condizione di non commercialità” che l’attività oggetto di considerazione sia svolta dalle associazioni sportive in diretta attuazione degli scopi istituzionali previo pagamento di corrispettivi specifici……nei confronti degli associati o partecipanti aventi diritto a voto e che comunque partecipino a tutti gli effetti alla vita sociale (e pertanto cita espressamente detti associati o partecipanti aventi diritto al voto), analoga formulazione non si riscontra nell’articolo 108, comma 1 del T.U.I.R. che detta l’agevolazione sopra esposta per i proventi della scuola calcio, dovendosi nella fattispecie, conseguentemente, riconoscere sufficiente il riscontro del mero tesseramento dei minori.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Un’associazione sportiva acquisisce in locazione i locali per l’allestimento di un circolo di ritrovo riservato ai soci, con somministrazione di bevande ed alimenti. Deve installarvi gli impianti prescritti (a norma) ed acquistare i beni strumentali pertinenti.
    In ipotesi di scioglimento dell’associazione sportiva, sussiste la facoltà di alienare preliminarmente i beni in oggetto o vige l’obbligo di includerli nel patrimonio oggetto di devoluzione ad altri Enti?
  • All’associazione sportiva sono consentite, nel corso degli esercizi sportivi, tutte le attività pertinenti il perseguimento degli obiettivi istituzionali, sia in termini di acquisto che di cessione di beni (di tutti i beni). Essa potrà pertanto deliberare, prima del proprio scioglimento, di alienare onerosamente qualsivoglia tipo di bene disponibile, strumentale e non, anche e specie in funzione di reperire risorse per fronteggiare ed effettivamente onorare debiti giacenti od ottemperare a tutti gli impegni assunti.

    Ricorrendo una siffatta ipotesi, a fronte della cessione, emetterà regolare fattura per i beni alienati (citandoli e descrivendoli, analiticamente) con I.V.A. esposta.

    Laddove le ipotizzate cessioni dessero adito a plusvalenze [maggior differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti], le stesse (plusvalenze) concorrerebbero alla determinazione del reddito della medesima associazione ed alla relativa tassazione.

    In sede di scioglimento dell’associazione in oggetto si terrà conto, ai fini della devoluzione a terzi, soltanto del patrimonio netto (attivo).

    Pare opportuno puntualizzare, nel merito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur riservata ai soci, che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, ha precisato che detta attività, svolta dalle associazioni sportive all’interno delle proprie sedi, “debba considerarsi certamente commerciale”, con obbligo conseguente di dotazione del registratore di cassa [sono escluse dall’obbligo del registratore di cassa solo le associazioni sportive dilettantistiche, dotate di statuto conforme ai disposti della Legge 289/2002, articolo 90,commi 17 e 18 così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 128/2004, optanti per la Legge n. 398/91] e dell’ottemperanza agli ulteriori adempimenti ai fini fiscali.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso?
  • Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo” (sportivo) svolto nel progetto.

    Supponendola in possesso di dette caratteristiche (ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi, pare per la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:

    Articolo 1

    “1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. 10.11.1997, n. 442 ; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

    Articolo 2

    “5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.”

     

    Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.

    Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto agevolativo in cui detta innovazione si inserisce:

    l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge 21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81 , comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni sportive dilettantistiche”.

    Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €. 28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .

    Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica,  atleti dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche, dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche delle attività motorie, anche  didattici del settore, anche dotati di particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .

    Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342 (nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente il limite annuo [€. 7,500] pro capite  di esenzione da imposte, circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della singola prestazione o rilievo per la commisurazione della stessa .

    Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi dell’associazione sportiva dilettantistica)

    “b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva dilettantistica) .”

    Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la  propria diretta partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera, all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso (svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona attraverso la pratica della disciplina sportiva] .

    Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata, corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] , sottolineando che dette attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2 , comma 2 , Decreto Legislativo n. 460)” , all’atto dell’incasso di detti contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata , indi provvederà , in proprio , a corrispondere ai propri tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti , direttamente impegnati nel Progetto , i compensi loro pertinenti per detto esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa .

    Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la corresponsione ,  non si richiederà , ai fini della legittimazione del pagamento , alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza con la sottoscrizione , per ricevuta , ad opera degli stessi tecnici , dell’apposita scheda “compensi” .

    Si allegano :

    a)      copia della documentazione fiscale “Art. 108 , comma 2 bis , lettera b)” ,

    b)      copia della scheda “compensi” .

     

     

    Associazione Sportiva Dilettantistica

    ……………………………………..

    Via …………………………n°……

    C.F. ………………………………...

    P.Iva ……………………………….

     

                                                                                         Spett. Amministrazione Pubblica

                                                                                         ………………………………….

                                                                                         ………………………………….

                                                                                         ………………………………….

     

     

     

    Riferimento: Vostra delibera n°…………………………

                                                  del………………………..

     

    Ricevuta n°………………. del giorno…………………..

     

    di    euro……………………

     

     

    rilasciata per contributi ex art. 108 comma 2 bis lettera b) TUIR corrisposti da codesta spettabile Pubblica Amministrazione per lo svolgimento convenzionato (convenzione del ……………………..) della/e attività di…………………………………………………………………………… avente/i finalità sociali, esercitata/e in conformità ai fini istituzionali della emittente.

     

     

    PROVENTO NON CONSIDERATO COMMERCIALE

    Attività esclusa  da IVA (art.4 DPR 633/72 e da imposizioni erariali, art. 2 comma 1 del D.Legislativo n.460/1997 che aggiunge il comma 2 bis lettera b) all’art.108 del TUIR).

     

     

     

     

     

    Marca da bollo di euro 1,81 se l’importo supera  euro  77,47

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spett.le Società/Associazione Sportiva Dilettantistica (la certificazione è redatta dal soggetto che percepisce i compensi e consegnata alla Società/Associazione Sportiva  Dilettantistica che li eroga)

    ………………………………………………………

    ………………………………………………………

     

    OGGETTO:  richiesta di erogazione somme per prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e relativa certificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n. 473, in conformità a quanto disposto in materia di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica dall’art. 37 comma 1 lettera d) della L. 342 del 21/11/2000 che modifica il comma 2 dell’art. 83 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nonché dallo stesso art. 37 comma 2 lettera a).1 che modifica la disciplina fissata dall’originario comma 4 dell’art. 25 L. 133 del 13.05.1999, (commi 1 e 2 art. 37 L. 342/2000) così come emendati, infine, dall’art. 90 comma 3 lettere a) e b) della L. 289/2002

     

                Il sottoscritto                                       , nato a                             (    ) il     .    .19      , residente                  a                                       (    ) , in Via                          n°          (codice fiscale :                                           )

    C H I E D E

    31

     

    30

     

    29

     

    28

     

    27

     

    26

     

    25

     

    24

     

    23

     

    22

     

    21

     

    20

     

    19

     

    18

     

    17

     

    16

     

    15

     

    14

     

    13

     

    12

     

    11

     

    10

     

    9

     

    8

     

    7

     

    6

     

    5

     

    4

     

    3

     

    2

     

    1

     
    l’erogazione della somma sotto indicata a titolo di rimborso forfetario o indennità di trasferta compensi  premi per prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolta a favore di codesta Società/Associazione sportiva in qualità di atleta  allenatore/preparatore dirigente accompagnatore collaboratore amministrativo/gestionale, nel mese di: ___________(dall’ 1 al 15)( dal 16 a fine mese) dell’anno 2005, nei giorni 

                                                                                                                                                     

     

    = n°      prestazioni x €.                 cadauna

    Importo lordo €.

    Ritenuta €.

    Netto da erogare €.

    Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n. 473

    C E R T I F I C A

    o che, al fine dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00, previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n. 342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L. 289/2002- nel corso dell’anno 2005 non ha percepito da altri soggetti altre somme di cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lett. a) L. 289/2002;

    o che, al fine dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00, previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n. 342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L. 289/2002- nel corso dell’anno 2005 ha percepito da altri soggetti altre somme di cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera a) L. 289/2002, per un importo complessivo, al lordo della ritenuta, di €. ________________ . In fede                             li   .   .2005

     

     ___________________________  firma del percipiente che attesta di introitare integralmente quanto di cui sopra , oggetto della richiesta e pertanto di null’altro avere ulteriormente a percepire , per lo stesso titolo , ogni eccezione in proposito rinunziata e/o rimossa .

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Un’associazione culturale e sportiva sta allestendo la propria attività ; essa dovrà pertanto sostenere i costi necessari per ottimizzarne la funzionalità , con l’acquisto dei macchinari , attrezzature , minuterie , impianti ecc. . Quale tipo di opzione è più favorevole per la gestione contabile : ordinaria o semplificata , per il recupero quindi dell’I.V.A. ovvero la 398/91 ?
  • I benefici od agevolazioni apportati dalla Legge 398/91 sono individuabili in termini di semplificazioni degli adempimenti burocratico – fiscali , detrazioni e determinazione forfetaria dell’I.V.A. dovuta nonché del reddito e possono essere così sintetizzati :

    1)      rispetto degli adempimenti :

    a)      l’ammontare dei corrispettivi e di tutti gli altri proventi conseguiti dall’esercizio delle (sole) attività definibili “commerciali”, va registrato , nel modello licenziato con Decreto Ministeriale 11.02.1997 , per ciascun mese , con annotazione sintetica , in ragione di ciascuna aliquota I.V.A. di pertinenza (imponibile e relativa I.V.A.), entro il giorno 15 del mese successivo. Va riportata nel rigo sottostante (“detrazione forfetaria”) , rispettando l’impostazione delle colonne in ragione dell’aliquota I.V.A. pertinente , l’I.V.A. detraibile in misura forfetaria ;

    b)      vanno emesse , con obbligo di numerazione progressiva per anno solare , le fatture per erogazione di pubblicità , prestazioni di sponsorizzazione nonché per la cessione di diritti radio – televisivi ;

    c)      vanno numerate , all’atto del ricevimento , le fatture (od equipollenti) per gli acquisti effettuati . Le fatture emesse e la documentazione di spesa ricevuta vanno conservate così come tutta la documentazione afferente gli incassi ed i pagamenti ;

    d)      entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale occorre procedere all’approvazione dell’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” licenziato dal Consiglio Direttivo del sodalizio , a mezzo del quale devono risultare  entrate ed uscite , in modo chiaro e trasparente , anche previa idonea relazione illustrativa . Con le caratteristiche , modalità ed accorgimenti di cui sopra ,vi dovranno trovare analitico riscontro , specifico per ciascuna di esse ,  proventi e spese delle manifestazioni (massimo 2 in un anno) contemplate dall’articolo 25 , comma 2 , della Legge n. 133/99 [trattasi di proventi di importo complessivo non eccedente €. 51.645,69 , non soggetti ad imposte sui redditi , ma soggetti ad I.V.A. – salvo ricorra l’ipotesi di evento occasionale - ] ;

    e)      occorre ottemperare agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta (esempio : trattenuta per gli importi eccedenti [riferimento annuo (solare)] €. 7.500,00 corrisposti agli erogatori di prestazioni sportive effettuate nell’esercizio diretto di attività dilettantistica di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del T.U.I.R., della ritenuta erariale (23%) prevista dalla legge e versamento all’Erario della stessa nel mese successivo , entro i termini così come per le ritenute erariali afferenti le professioni che ne sono gravate) ;

    f)        incombe l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (UNICO) ai fini IRES ed     IRAP nonché il Modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta) ;

    g)      le entità sportive dilettantistiche optanti per la Legge n. 398/91 sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione I.V.A. annuale .

    2)      versamento forfetario dell’I.V.A. :

                      L’I.V.A. a debito , nei confronti dell’Erario va quantificata (e versata  a cadenza

                      trimestrale entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla scadenza di ciascun

                      trimestre , con modello F 24) secondo quanto segue :

    -         nella misura del 90% dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture emesse per

    le prestazioni erogate di sponsorizzazione ,

    -         nella misura dei 2/3 dell’I.V.A.  introitata in ragione delle fatture emesse per

    la cessione (costituzione) di diritti radio – televisivi ,

    -         nella misura del 50% dell’I.V.A. introitata in ragione degli altri corrispettivi commerciali , ivi compresi i proventi delle prestazioni pubblicitarie erogate .

    3)      determinazione forfetaria del reddito delle persone giuridiche [società ed associazioni 

    sportive dilettantistiche] (IRES) :

               il reddito si determina forfetariamente , applicando il coefficiente di redditività del

               3% all’ammontare dei soli proventi commerciali soggetti a tassazione e sommando

               all’importo così determinato le eventuali plusvalenze realizzate nell’esercizio .

    4)      determinazione dell’IRAP :

    mentre le società sportive dilettantistiche di capitali determinano il valore della produzione

    prendendo a riferimento la globalità dei proventi , per le associazioni sportive dilettantistiche (che optano , appunto , per la Legge n.398/91) concorrono a determinare il valore della produzione ai fini IRAP :

    -         (per quanto concerne l’attività istituzionale) le retribuzioni al personale dipendente dedito all’attività istituzionale stessa nonché i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti  per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività istituzionale ,

    -         (per quanto concerne l’attività commerciale) il reddito , come sopra , determinato forfetariamente ai fini IRES , le retribuzioni al personale dipendente dedito all’attività commerciale  nonché i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti  per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività commerciale ,

    4        a) esclusione , ai fini della determinazione IRAP , per le società ed associazioni sportive dilettantistiche [articolo 5 e articolo 90 , comma 10 della Legge n.289/2002] dei compensi , rimborsi forfetari , indennità di trasferta e premi di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del T.U.I.R. , erogati per l’attività sportiva dilettantistica ,

     

    5        disciplina del premio di addestramento e formazione tecnica :

    il premio (oggettivamente esente da I.V.A. – articolo 2 , comma 1 del D.L. n. 485/1996 poi convertito nella Legge n. 586/1996 – per tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche) ,  contrariamente a quanto avviene per le società ed associazioni sportive che non optano per la Legge n. 398/91 , se introitato da società od associazioni sportive dilettantistiche optanti per detta Legge n. 398/91 non concorre , per le medesime , alla determinazione del reddito . Ulteriormente , lo stesso non va computato tra i proventi commerciali ai fini della definizione del limite di € 250.000,00 per fruire della Legge in argomento .

    Ciò esposto , ai fini di determinare concretamente , nel caso specifico , la convenienza o meno per l’esercizio di una determinata opzione , occorrerà che ciascuna entità sportiva [non sussistendo una convenienza univoca oggettiva (per tutti)] tracci un parallelo di simulazione fiscale  , applicandolo al preventivo delle entrate e delle uscite , così come ipotizzate dallo stesso sodalizio sportivo di cui trattasi   ed agli esiti del risultato tributario (ordinaria , Legge 398/91 o semplificata) adotti le risoluzioni complessive .

    [Esempio  :

     Entrate : prestazioni di sponsorizzazione €. 40.000  , I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000

    [Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 7.200] ,

                    erogazioni pubblicitarie €. 40.000 , I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000

    [Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 4.000] ,

    Uscite : acquisto , con fattura , di beni e servizi pertinenti l’attività  €. 50.000 : I.V.A. (20%) = €. 10.000 ,

    Compensi e/o rimborsi corrisposti al personale sportivo (es. : atleti , allenatori ecc.) , nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica €. 25.000 [dette uscite non contemplano imposizione di I.V.A.]

    Reddito  in regime di contabilità ordinaria ( €. 40.000 + €. 40.000 - €. 50.000 - €. 25.000 ) = €. 5.000 , [imposta IRES = (€. 5.000 x 33%) €. 1.650]

    [Reddito in regime di Legge 398/91 = (€. 80.000 x 3%) €. 2.400 , [imposta IRES = (€.2.400 x 33%) €. 792]

    Liquidazione I.V.A. , in regime di contabilità ordinaria = (€.8.000 + €. 8.000 - €. 10.000) €. 6.000 ,

    [Rendiconto I.V.A. in regime di contabilità ordinaria : I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€.10.000 per acquisti + €. 6.000 versata all’Erario) 16.000 = differenza ZERO] ,

    Liquidazione I.V.A. in regime di Legge 398/91  = (€. 7.200 ,per sponsorizzazioni + €. 4.000 , per erogazioni pubblicitarie) €. 11.200 ,

    [Rendiconto I.V.A. in regime di Legge 398/91 : I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€. 11.200  versata all’Erario + €. 10.000 per acquisti <l’I.V.A. pagata per l’acquisto di beni e servizi è , infatti , indetraibile in regime di Legge 398/91>) €. 21.200 =  maggior esborso di I.V.A. , ad opera dell’associazione sportiva , rispetto a quella introitata , pari ad €. 5.200 ].                                        ]    

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Vorrei fondare un’associazione sportiva per lo skateboard. Cosa occorre predisporre a tal fine?
  • Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda possa o debba avere scopo di lucro . Laddove l’orientamento dei costitutori individui finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si ragiona e dei suoi protagonisti (atleti , in primis) sia dilettantistico  , si potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004 n. 128 .

    Detto ambiente normativo di riferimento , in verità , reca importanti agevolazioni , particolarmente di natura fiscale , per l’intrapresa e gestione di entità sportive dilettantistiche .

    L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle seguenti forme :

    a)      associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile) ,

    b)      associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361 del 10.02.2000) ,

    c)      società sportiva di capitali o cooperativa , secondo le disposizioni vigenti ma , in ogni caso , senza fine di lucro

    per le quali viene richiesto l’atto scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a tassa fissa (così anche per le trasformazioni) . E’ indispensabile , onde poter fruire delle accennate agevolazioni , che lo Statuto del sodalizio recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002  così come riformulato dalla Legge 128/2004 .Dopo aver costituito l’entità desiderata , nella forma ritenuta più opportuna , sarà innanzitutto necessario procedere all’affiliazione della stessa alla Federazione Sportiva Nazionale competente (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio [F.I.H.P.] , sede nazionale : Roma , Viale Tiziano n. 74 , telefono : 06 36858449 – 36000730 , fax : 06 36858211) oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. [quali ad esempio : A.C.S.I. , A.I.C.S. , A.S.I. , C.N.S. Fiamma , C.N.S. Libertas , C.S.E.N. , C.S.I. , C.U.S.I. , E.N.D.A.S. , M.S.P.I. , P.G.S. ,  UDACE – C.S.A.In. , U.I.S.P. , U.S. ACLI ecc.] il quale annoveri la disciplina dello skateboard tra quelle disciplinate , in ragione della libera scelta dei soci costitutori . 

    La forma indubbiamente più snella e meno onerosa , delle tre sopra citate , è costituita dall’associazione sportiva (o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica  (largamente diffusa) , la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci .

    Gli oneri economici da sopportare per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la modulistica  da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. , b) notifica dell’esercizio di opzione  per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E. competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge 398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di  euro (mediamente 500 – 600 euro) . L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti (tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o frazione di 100) .

    Occorrerà dotarsi contestualmente dei registri contabili : diversi in ragione del tipo di entità costituita e del regime fiscale prescelto . Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della scelta contabile – fiscale effettuata .

    L’eventuale opzione per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo , del Libro soci e del (opportuno) registro dei cespiti ammortizzabili . Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3% dell’ammontare complessivo dei proventi  realizzati nell’esercizio di attività commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze .  Sul reddito , come sopra determinato , l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella misura del 33%.

    Grava sul sodalizio sportivo , oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi , per ciascun esercizio , anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la comunicazione dei dati – certificazioni afferenti : lavoro autonomo , provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi forfetari , indennità di trasferta , premi o compensi . 

    Ai fini della costituzione del sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree , diplomi , attestati) in capo ai soggetti costitutori ; il riconoscimento di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto utile al fine di ottenere , dalla federazione sportiva nazionale gerente l’attività che si ha in animo di intraprendere , il riconoscimento di scuola sportiva per la disciplina specifica .

    Laddove , per l’approntamento e gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti , a tal fine , Le fosse opportuno il nostro intervento professionale , potrà interpellarci al numero telefonico 0542 641253 (anche fax) , orario d’ufficio : saremmo lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso?
  • Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo” (sportivo) svolto nel progetto.

    Supponendola in possesso di dette caratteristiche (ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi,

    pare per la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:

    Articolo 1

    “1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 . L’opzione è esercitata mediante comunicazione al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. 10.11.1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio .

    Articolo 2

    “5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.”

     

    Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 .

    Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto agevolativo in cui detta innovazione si inserisce :

    l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge 21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni sportive dilettantistiche”.

    Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €. 28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .

    Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche, dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche delle attività motorie, anche didattici del settore, anche dotati di particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .

    Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342 (nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente il limite annuo [€. 7,500] pro capite  di esenzione da imposte, circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della singola prestazione o rilievo per la commisurazione della stessa .

    Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi dell’associazione sportiva dilettantistica)

    “b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva dilettantistica).”

    Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la  propria diretta partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera, all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso (svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona attraverso la pratica della disciplina sportiva].

    Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata, corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917], sottolineando che dette attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2, comma 2, Decreto Legislativo n. 460)”, all’atto dell’incasso di detti contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata, indi provvederà, in proprio, a corrispondere ai propri tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti, direttamente impegnati nel Progetto, i compensi loro pertinenti per detto esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa.

    Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la corresponsione, non si richiederà, ai fini della legittimazione del pagamento, alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza con la sottoscrizione, per ricevuta, ad opera degli stessi tecnici, dell’apposita scheda “compensi”.

Risposta pubblicata in data 22/08/2005


  • Una società sportiva dilettantistica che gestisce una piscina può fare agli assistenti bagnati (che svolgono ore di assistenza bagnanti) un contratto di collaborazione occasionale e quindi sul compenso versare il 20% di ritenuta di acconto? O può optare per il contratto dei collaborazione sportiva art. 81 comma 1 lettera m DPR 917/1986?
  • Occorre una premessa per la risposta al quesito:
    Nell’adeguamento statutario a cui le associazioni sportive dilettantistiche devono sottoporsi dopo la legge 128/2004 è consigliabile inserire un punto nel quale si stabilisce che l’associazione sportiva dilettantistica utilizza per svolgere la propria attività prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento e delle strutture, qualificare o specializzare la propria attività.
    Detto ciò è quindi possibile utilizzare dei collaboratori occasionali.
    Il caso deve però essere ricondotto ad una valutazione economica e temporale infatti la legge Biagi che ha disciplinato tali collaborazioni pone un limite di compensi 5.000 Euro ed un limite temporale 1 mese per tali collaborazioni assoggettandole a ritenuta.
    Tali compensi poi nella maggioranza dei casi vanno denunciati da parte dei percettori con modello unico, riteniamo quindi che tale via per quanto possibile non sia consigliabile.
    Consideriamo invece una soluzione adeguata quella di riconoscere a tali collaboratori compensi per attività sportiva dilettantistica, erogabili fino a 7.500 Euro per anno solare senza obbligo alcuno di dichiarazione per il percepiente, pur andando a costituire costi per l’associazione che avrà l’onere del resto già presente anche nel caso di prestazioni occasionali di dichiarare tali compensi nel mod. 770 dell’associazione.
    Considerando poi la particolare attività svolta vi consiglio di scaricare dal sito la check- list sugli impianti sportivi e la loro conformità alle norme di sicurezza sugli impianti.

Risposta pubblicata in data 10/08/2005


  • Quali adempimenti deve mettere in atto una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente affiliata alla f.i.g.c. ed alla fidal, al fine di trasformarsi in srl senza scopo di lucro?
  • Considerato che siano già state effettuate le valutazioni di costi-benefici che tale scelta comporta, tecnicamente è necessario procedere ad una perizia da parte di un ragioniere o dottore commercialista iscritto agli albi professionali. Detta perizia, regolarmente giurata presso il Tribunale, rappresenta la base per il conseguente atto notarile di trasformazione. Questa è la procedura amministrativa; bisogna sempre però considerare il doppio binario amministrativo fiscale e federale: a livello di federazione occorre verificare se questa trasformazione, che potenzialmente potrebbe comportare pregiudizi per i creditori, sia accettata o meno. Per ogni passaggio della procedura descritta, Olimpia Gest Sport mette a disposizione i propri consulenti.

Risposta pubblicata in data 08/08/2005


  • Sono un laureato ISEF, un istruttore fitness, un allenatore minibasket motivato ad allestire una nuova entità sportiva (polisportiva) comprendente sport quali il tennis, il calcio a 5, il basket ed il fitness (aerobica – body building). Quali pratiche e documenti vengono richiesti in proposito? Quante e quali sono le tasse annuali?
  • Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda possa o debba avere scopo di lucro. Laddove l’orientamento dei costitutori individui finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si ragiona e dei suoi protagonisti (atleti, in primis) sia dilettantistico [alcune delle discipline sportive ipotizzate (ad esempio il calcio a 5) sono oggettivamente dilettantistiche, altre (ad esempio il basket) lo sono almeno al livello iniziale di cui alla ipotesi] si potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004 n. 128.
    Detto ambiente normativo di riferimento, in verità, reca importanti agevolazioni, particolarmente di natura fiscale, per l’intrapresa e gestione di entità sportive dilettantistiche.
    L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle seguenti forme:
    a) associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile),
    b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361 del 10.02.2000),
    c) società sportiva di capitali o cooperativa, secondo le disposizioni vigenti ma, in ogni caso, senza fine di lucro
    per le quali viene richiesto l’atto scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a tassa fissa (così anche per le trasformazioni). E’ indispensabile, onde poter fruire delle accennate agevolazioni, che lo Statuto del sodalizio recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002  così come riformulato dalla Legge 128/2004.
    La forma indubbiamente più snella e meno onerosa, delle tre sopra citate, è costituita dall’associazione sportiva (o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente diffusa), la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci. Gli oneri economici da sopportare per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la modulistica  da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A., b) notifica dell’esercizio di opzione  per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E. competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge 398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di  euro (mediamente 500 – 600 euro). L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti (tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o frazione di 100).
    Occorrerà dotarsi contestualmente dei registri contabili: diversi in ragione del tipo di entità costituita e del regime fiscale prescelto. Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della scelta contabile – fiscale effettuata.
    L’eventuale opzione per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, del Libro soci e del (opportuno) registro dei cespiti ammortizzabili. Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3% dell’ammontare complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze.  Sul reddito, come sopra determinato, l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella misura del 33%.
    Grava sul sodalizio sportivo, oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi, per ciascun esercizio, anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la comunicazione dei dati – certificazioni afferenti: lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi o compensi.  
    Ai fini della costituzione del sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree, diplomi, attestati) in capo ai soggetti costitutori; il riconoscimento di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto utile al fine di ottenere, dalle federazioni sportive nazionali gerenti l’attività che si ha in animo di intraprendere, il riconoscimento di scuola sportiva per una disciplina specifica.
    Laddove, per l’approntamento e gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti, a tal fine, Le fosse opportuno il nostro intervento professionale, potrà interpellarci al numero telefonico 0542 641253 (anche fax), orario d’ufficio: saremmo lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio.

Risposta pubblicata in data 02/08/2005


  • La Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliato il nostro sodalizio sportivo dilettantistico, con proprio Comunicato Ufficiale notificò, ai primi del 2005, a tutte le Entità aderenti, l’insorgenza dell’obbligo di provvedere fin dal 1° luglio 2005 all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, da tenersi presso e ad opera del C.O.N.I., secondo le modalità stabilite l’11 novembre 2004 dal Consiglio Nazionale dello stesso C.O.N.I. e consultabili sul sito internet www.coni.it. Orbene, abbiamo consultato detto sito nell’ultima settimana di giugno 2005 e non vi abbiamo individuato l’esposizione delle modalità così come annunciate fin da sei mesi prima. Come possiamo fare ad assolvere all’obbligo che ci incombe?
  • Nonostante l’individuazione dell’ipotesi di istituire presso il C.O.N.I. un Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconduca all’anno 2002 e trovi riscontro nella Legge 27.12 dello stesso anno, n. 289, a ridosso dello scadere del terzo anno dalla concezione la fattispecie, oggetto di travagliate e controverse vicende, non è ancora approdata al porto di una disciplina completa di tutti gli elementi per indurne i soggetti gravati (società ed associazioni sportive dilettantistiche) ai richiesti adempimenti.

    ¨      Occorre comunque precisare che non di obbligo si deve ragionare, bensì di onere: il legislatore individua nell’iscrizione al registro la condizione imprescindibile (onere inderogabile) per accedere ai contributi pubblici previsti a sostegno dell’attività sportiva dilettantistica.

    ¨      Ulteriori benefici connessi all’iscrizione:

    -         riconoscimento dello status di associazione o società sportiva dilettantistica

    -         fruizione ( fruire ex novo o continuare a fruire) delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002.

    ¨      Requisiti per l’iscrizione: possono essere iscritte al Registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche svolgenti attività sportiva dilettantistica (compresa l’attività didattica), i cui Statuti, oltre ai requisiti prescritti dall’articolo 90 della Legge n. 289 del 27.12.2002 così come emendato dalla Legge n. 128 del 21.05.2004, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate riconosciute o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui siano affiliate.

    ¨      Prerequisito (indispensabile) per l’iscrizione: l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.

    In questi giorni (fine luglio 2005) il C.O.N.I. ha disposto, sul proprio sito internet www.coni.it, la seguente comunicazione:

    “L’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. lo scorso novembre – potrà essere effettuata a partire da settembre 2005.

    Si avvertono tutti gli interessati che prerequisito indispensabile per iscriversi è l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.”

    Nessuna sanzione o pregiudizio potrà pertanto incombere, attualmente, sulle entità sportive dilettantistiche destinatarie della fattispecie, stante l’esplicita proroga disposta dal C.O.N.I. per l’inizio delle iscrizioni [proroga che consentirà, d’altra parte, allo stesso C.O.N.I., si auspica, di completare finalmente il tessuto delle disposizioni necessarie alla bisogna].

    Al fine di predisporre, nel merito, uno strumento di pratica utilità per agevolare le Entità Sportive Dilettantistiche nell’assolvimento dell’onere d’iscrizione al detto Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Olimpia Gest Sport ha elaborato una apposita “Guida” al Registro stesso che potrà essere acquisita dai visitatori del nostro sito consultando le “News” o la “Home page” del sito stesso.

Risposta pubblicata in data 01/08/2005


  • Sono il Presidente di una società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti. Esiste un modello ufficiale per ricevuta del pagamento dei rimborsi ai calciatori, come da accordo stipulato?
  • La Federazione Italiana Giuoco Calcio dispone che, per i soli Campionati Nazionali Dilettanti (Interregionale Serie D, Serie A, A2 e B di calcio a 5 nonché Serie A, A2 e B di calcio femminile) gli accordi economici intercorrenti tra il sodalizio sportivo ed i calciatori maggiorenni per lo stesso militanti, vengano obbligatoriamente redatti sul modello originale (non sono ammesse pertanto né fotocopie né libere elaborazioni di parte, anche se simili), in più esemplari, a carta chimica (auto ricalcante) concepito dalla stessa F.I.G.C., per ciascuna stagione sportiva, da richiedere, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, presso la Segreteria amministrativa del Comitato Interregionale (Via Po n. 36 00198 Roma) [Serie D], ovvero della Divisione Calcio a 5 (Via Po n. 24 00198 Roma) [calcio a 5] o della Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia n. 35/b  00198 Roma) [calcio femminile] e depositati nei modi e nei tempi previsti presso lo stesso Comitato o Divisioni.
    Non esiste alcuna disposizione, invece, né della F.I.G.C. né dell’Ordinamento Statale, circa l’uso di specifici modelli per attestare la ricevuta, ad opera dei calciatori, dei rimborsi forfetari, delle indennità di trasferta, dei premi e/o dei compensi percepiti.
    L’uso di detti modelli, che possono riguardare pertanto il trattamento dei rapporti economici, non solo verso i calciatori bensì nei confronti di quanti esercitino direttamente l’attività sportiva dilettantistica, in ragione delle funzioni ammesse, è liberamente individuato da ciascun sodalizio sportivo, auspicandosi solamente che, nella scelta del modello, lo stesso presti adeguata attenzione alla correttezza e pertinenza dei riferimenti di legge.
    Nessuna norma della F.I.G.C., del resto, dispone che detti modelli vengano depositati od esibiti a Comitati o Divisioni, assumendosi dalla disciplina fiscale che gli stessi vengano invece conservati presso il sodalizio.
    Olimpia Gest. Sport ha realizzato un fac simile di modello, idoneo al perseguimento dell’obiettivo, corredato di tutti i più opportuni ed aggiornati riferimenti di legge. Chi fosse interessato a tale documento può farne richiesta telefonicamente al numero 0542 641253 (anche fax) in orario d’ufficio.

Risposta pubblicata in data 01/08/2005


  • Istituto Scolastico Privato paritario appertenente ad un Ente Non Commerciale legalmete riconosciuto che svolge attività scolastica e in possesso di un Centro Sportivo direttamente gestito può essere iscritto al CONI o una federazione Sportiva riconosciuta senza istituire una associazione Sportiva ad hoc e quindi proseguire i rapporti di lavoro con gli istruttori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa precedente in essere?
  • La risposta a nostro avviso è senza dubbio positiva in quanto i cosidetti gruppi sportivi spontanei esistono, operano e non hanno necessità di costituire un'associazione sportiva dilettantistica ad hoc.
    Il suggerimento se mai è quello di iscriversi ad un ente di promozione sportiva in prima battuta (CSI, ARCI, AICS...) dove l'iscrizione non è solitamente subordinata alla disputa di attività agonistica.
    Per altro anche la FIGC ultimamente a livello giovanile e scolastico accoglie i "gruppi sportivi" nei propri campionati.
    Per chiudere, il sistema dei compensi per attività sportive dilettantistiche rappresenta una opportunità per le associazioni sportive dilettantistiche le quali possono instaurare, tuttavia ogni tipo di rapporto di lavoro previsto dalla normativa anche se a questo punto è necessario come minimo un codice fiscale o partita iva se viene svolta anche attività commerciale.

Risposta pubblicata in data 27/07/2005


  • Siamo un gruppo sportivo affiliato alla federazione italiana di canottaggio. Attualmente stiamo raccogliendo contributi tra persone fisiche e commercianti che vanno da € 5 a € 200 cadauno, a seconda della disponibilità del contribuente, che servono per l'acquisto dell'attrezzatura di bordo e per le spese necessarie alla partecipazione alle varie gare. A fronte di tale contributo rilasciamo una ricevuta.
    Vorremmo sapere che percorso fiscale devono seguire detti contributi.
  • La domanda non è chiarissima.
    Si ritiene che il gruppo sportivo sia a questo punto privo di partita IVA, non svolga attività commerciale e non abbia adeguato lo statuto secondo le ultime normative per le agevolazioni fiscali.
    Se questo è il quadro la "associazione sportiva" può introitare esclusivamente proventi istituzionali, tramite ricevute, in questo caso, tali quote associative non costituiscono reddito.
    Sorge un dubbio nel momento in cui si parla di contributi da commercianti perchè in questo caso si tratta di proventi commerciali e quindi andrebbero eseguiti una serie di adempimenti che partendo dalla regolarizzazione dell'associazione sportiva dilettantistica arrivano fino alla richiesta di partita IVA, e alla scelta di regime agevolato per lo svolgimento di attività commerciali.

Risposta pubblicata in data 12/07/2005


  • Per fondare un team motociclistico sussiste una prospettiva unica: la costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica o si riscontrano ulteriori possibilità?
  • La pratica sportiva, nella fattispecie quella dilettantistica, può essere esercitata da entità costituite sia sotto forma di associazioni sportive sia di società di capitali.
    Gli associati (soci) rispondono illimitatamente degli esiti dell’esercizio sportivo, con i propri beni personali, nel contesto di un’associazione sportiva, i soci, invece,di una società di capitali, ordinariamente soltanto nei limiti della quota sottoscritta.
    Prima della promulgazione della Legge 27.12.2002 n. 289 le entità costituite sotto forma di società di capitali sono state assoggettate a tassazione nei modi ordinari.
    Con il comma 1 dell’articolo 90 della Legge sopra citata (cosiddetta Finanziaria 2003) sono state estese alle entità sportive costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, le disposizioni della Legge 16.12.1991 n. 398 e successive modificazioni e le ulteriori agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria per l’associazionismo sportivo dilettantistico.
    L’ultimo intervento legislativo, nel merito, si individua nell’articolo 4, comma 6 – bis del D.L. n. 72/2004, convertito nella Legge 21.05.2004 n. 128 che riformula il comma 17 dell’articolo 90 di detta Legge 289/2002 secondo la seguente stesura: “Le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
    • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
    • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    • società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
    E’ opportuno sottolineare come, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 398/1991, onde fruire delle agevolazioni fiscali di cui trattasi, le entità sportive dilettantistiche in oggetto debbano assolvere all’onere di procedere alla preliminare affiliazione alla rispettiva (in ragione della disciplina praticata) Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto ai sensi delle vigenti leggi.
    Gli Statuti e gli atti costitutivi delle entità sopra citate, vieppiù quelli di sodalizi sportivi dilettantistici già costituiti in forma di società di capitali, dovranno recepire il principio dell’“assenza del fine di lucro” ed intonarsi al rispetto delle condizioni recate dal comma 18 dell’articolo 90 Legge 289/2002, nel testo modificato dalla Legge 128/2004.

Risposta pubblicata in data 27/06/2005


  • Una società sportiva dilettantistica costituita con capitale privato, che può adeguare il suo statuto per usufruire delle agevolazioni fiscali di categoria ed essere annoverata nel registro CONI, può inserire nel suo oggetto sociale la gestione del bar del suo centro sportivo e una piccola area annessa di estetica (massaggi, sauna, a completamento dell'esercizio sportivo)? Ovviamente i proventi, non prevalenti rispetto all'attività sportiva, saranno assoggettati a IVA.
  • Bisogna distingure bene tra società sportive organizzata in forma di SRL e associazione sportiva dilettantistica.
    Nel caso di associazione sportiva dilettantistica tale associazione deve, al fine dell'iscrizione nel registro CONI, adeguare lo statuto secondo le previsioni legislative, come previsto dalle successive modificazioni della legge 398, ultima delle quali è la legge 128 del maggio 2004.
    Il mancato adeguamento fa perdere i requisiti necessari per accedere al registro CONI e conseguentemente alle agevolazioni della legge 398.
    Per quanto riguarda l'oggetto sociale riteniamo che sia sufficiente (al fine di evitare problemi di commercialità prevalente) prevedere nello statuto un punto del genere OMISSIS.
    A tal fine potrà partecipare a gare, eventi, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, organizzare spettacoli di carattere sportivo e occasionalmente di altro genere, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti pubblici, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, accettare in via strumentale e senza fine di lucro sponsorizzazioni ed erogare pubblicità ai committenti pubblicitari, gestire attività commerciali connesse e collegate.
    Inserirei anche un'articolo seguente così congegnato:
    Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
    • dalle entrate delle quote associative e contributi (ordinari e/o straordinari) deliberati;
    • dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
    • dalle contribuzioni volontarie o donazioni di soci, privati od enti;
    • dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti ai quali si affili, dei quali si impegna a rispettare i regolamenti, le norme degli statuti, che, per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa alla organizzazione e gestione delle società od associazioni affiliate;
    • dai premi e dai trofei vinti;
    • dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    • dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta;
    • dai proventi realizzati attraverso iniziative commerciali connesse.

    Risulta quindi chiaro che tale attività deve essere complementare e connessa alla principale.
    Sottolineo inoltre la necessità di approfondire la normativa riguardante le autorizzazioni comunali, nel caso tale esercizio sia aperto a tutto il pubblico.
    Le confermo l'assoggettamento ad IVA di tali proventi commerciali ed il versamento del 50% dell'imposta se l'associazione opera in regime 398 a patto che tale attività venga svolta all'interno del centro sportivo.

Risposta pubblicata in data 13/06/2005


  • La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica ha tesserato un calciatore extracomunitario ed ha provveduto a dotarlo di un appartamento per tutta la stagione sportiva, previa stipulazione, con la collaborazione di un mediatore immobiliare, di un contratto di locazione con privati per esigenze transitorie d’utilizzo. Quali comunicazioni (ed a quali Autorità Pubbliche) dovrà approntare il nostro sodalizio?
  • L’articolo 12 del D.L. n. 59 introdusse, nell’anno 1978, l’obbligo di comunicare, entro le 48 ore dal fatto, all’Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, la costituzione di diritti di godimento (quali, ad esempio, l’uso locativo) su immobili di qualsiasi tipologia, purché superiori ad un mese. Prescrisse che nella comunicazione fossero indicate le generalità del concedente e del beneficiario nonché gli estremi identificativi del documento d’identità/di riconoscimento di questo ultimo oltre che l’ubicazione dell’immobile.
    L’ articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286, stabilì successivamente, nell’anno 1998, che alla stessa Autorità di Pubblica Sicurezza e sempre entro 48 ore dal fatto, si dovessero comunicare anche la concessione di ospitalità o di alloggio ad uno straniero (od apolide) oltre che la cessione allo stesso (agli stessi) di proprietà o diritti di godimento di beni immobili.
    Facendo riferimento alla sola comunicazione di cui al D.L. n. 59/78, da ultimo, i commi 344 e 345 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) hanno individuato l’obbligo di detta notifica anche in capo ai mediatori immobiliari, per quanto di pertinenza nonché la possibilità di effettuarla, in alternativa, per via telematica inviando il modello elettronico, che può essere reperito sul sito delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate ed hanno disposto che la presentazione per la registrazione (tutte le pratiche), presso la stessa competente Agenzia delle Entrate, degli atti di cessione o costituzione di diritti immobiliari di cui all’articolo 12 del citato D.L. n. 59/78 “tiene luogo della comunicazione di cui allo stesso articolo 12”.
    Nel caso specifico sottopostoci, pertanto, a prescindere dalla comunicazione di pertinenza del mediatore immobiliare che vi ha affiancato nella risoluzione del problema e che potrebbe dare adito ad una ridondanza di comunicazioni nello stesso merito, tenuto conto che con la stessa Finanziaria 2005 si è posto l’accento sulla obbligatorietà di assoggettamento a registrazione dei contratti di locazione immobiliare, assolverete agli obblighi di comunicazione che vi riguardano mediante la presentazione per la registrazione del contratto di locazione di cui trattasi, presso l’Agenzia delle Entrate competente. E’ comunque prudente, in questa prima fase di applicazione della Finanziaria 2005, in cui si riscontrano alcune difficoltà di connessione tra gli Uffici Pubblici interessati, presentare anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione (su modello cartaceo) di cui all’articolo 12 del D.L. n. 59/78.
    Laddove poi, al termine di detto periodo contrattuale di locazione, qualcuno (diverso dal locatore) conceda ospitalità od alloggio allo stesso calciatore straniero, sarà comunque necessario darne comunicazione alla stessa Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286/1998.

Risposta pubblicata in data 27/05/2005


  • L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale? Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo?
  • Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’: in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
    Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47.
    Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
    L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
    L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
    Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio).

Risposta pubblicata in data 25/05/2005


  • Come collaboratore amministrativo gestionale percipiente di solo reddito inferiore a EUR 5.000,00 posso sempre risultare a carico di mio marito anche se l'importo da me percepito è superiore a EUR 2.840,51 per risultare a carico ai fini della dichiarazione dei redditi?
  • Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica percepiti previa compilazione dell'apposito modello strumentale alla presentazione del 770 da parte dell'associazione sportiva dilettantistica, si ritiene che tali proventi non costituiscano reddito e non siano nemmeno dichiarabili in quanto inferiori ai 7.500 euro.

Risposta pubblicata in data 25/05/2005


  • Al fine di accogliere la richiesta formulata in tal senso da una cospicua parte di nuovi soci entrati a far parte della nostra associazione dilettantistica, risiedenti in un comune diverso, della stessa Provincia, distante oltre 20 chilometri, possiamo richiedere il trasferimento della nostra sede in detto comune?
  • Con innovazione apportata a mezzo del proprio Comunicato Ufficiale n. 163/A, pubblicato in data 30. 04. 2004, la F.I.G.C., con l’articolo 18 delle N.O.I.F., avente a rubrica “Sede sociale”, così dispone “In ambito dilettantistico e di Settore per l’attività giovanile e scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società”.
    A nulla rileva, pertanto, la distanza chilometrica intercorrente tra i Comuni di cui trattasi: affinché detto ipotizzato trasferimento di sede possa essere autorizzato, condizione essenziale è che sussista contiguità tra i due Comuni.
    Olimpia Gest Sport, al fine di orientare nella complessa fattispecie i sodalizi alle prese con problematiche di movimentazione, ha approntato un vademecum dal titolo “Attribuzione a terzi del titolo sportivo” riproducente la normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi designati, la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe” supposte, la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea, istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
    Detto vademecum potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.

Risposta pubblicata in data 23/03/2005


  • I compensi, i rimborsi, le indennità e gli elementi premiali erogati ad atleti dilettanti come debbono essere classificati agli effetti civili e fiscali? E’ plausibile classificarli quali corrispettivi di lavoro autonomo o subordinato?
  • L’Articolo 94 ter delle N.O.I.F., al comma 1, così come vigente a seguito dell’emendamento apportato dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002, parimenti a quanto espresso nella pre vigente formulazione, esclude “per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, così come per tutti i calciatori/calciatrici <non professionisti> ogni forma di lavoro autonomo o subordinato e conseguentemente esclude che le suddette elargizioni possano essere il corrispettivo di rapporti così classificabili.
    Il comma 1, vieppiù, dell’Articolo 37 della Legge 21.11.2000 n. 342 ha inconfutabilmente classificato le “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo (pertanto anche dai sodalizi sportivi), comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto” tra i “redditi diversi” di cui all’articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera m) del T.U.I.R.
    Con la lettera a) del comma 3 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 sono state, da ultimo, incluse tra i predetti “redditi diversi”, anche le erogazioni corrispettive di prestazioni di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale rese, nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Risposta pubblicata in data 08/03/2005


  • Qual’è il trattamento fiscale degli emolumenti erogati agli sportivi dilettanti?
  • Premesso che, come precisa la Circolare 16 novembre 2000, n° 207/E –collegato fiscale alla legge finanziaria 2000-, 1.5.8 nel merito dell’articolo 37 della L. 342/2000 “non concorrono a formare l’importo complessivo di (odierni €. 7.500,00) escluso dall’imposizione, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”, ai sensi dell’Articolo 83, comma 2 del T.U.I.R., gli emolumenti percepiti entro il tetto annuo (anno solare) di €. 7.500,00 complessivi, non concorrono a formare il reddito del percipiente e pertanto non debbono essere assoggettati, dal sodalizio sportivo erogante, ad alcuna ritenuta erariale. All’uopo, grava sullo stesso percettore l’onere di notificare all’entità sportiva che li corrisponde, l’ammontare di eventuali ulteriori compensi percepiti allo stesso titolo da diversi sodalizi sportivi dilettantistici talché ricorrano per l’erogante informazioni complete e corrette ai fini dell’applicazione delle ritenute erariali.
    Debbono essere assoggettati, invece, dal sodalizio sportivo di cui trattasi, a ritenuta a titolo d’imposta, con l’aliquota definita per il primo scaglione di reddito (attualmente – fin dal 01.01.2003- pari al 23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali, gli emolumenti compresi nella fascia eccedente i 7.500,00 euro, fino ad €. 28.158,28.
    La parte imponibile, assoggettata a ritenuta a titolo di imposta, di detti emolumenti, concorre alla formazione del reddito del percettore ma ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
    I compensi che eccedono l’importo annuo di €. 28.158,28 debbono essere assoggettati alla medesima ritenuta del 23% (più le relative addizionali regionali e comunali) ma a titolo d’acconto.

Risposta pubblicata in data 08/03/2005


  • Qual è la tipologia societaria più idonea per un costituendo sodalizio sportivo?
  • L’attività sportiva dilettantistica può essere liberamente esercitata sia da Associazioni, sia da Società commerciali, sia da Società cooperative. Al riguardo non esiste alcuna limitazione imposta dalla legge, dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dal CONI.
    Le Società sportive professionistiche, in ottemperanza alla legge n.91 del 1981, vengono costituite sotto forma di Società di Capitali.
    Le entità sportive dilettantistiche, non sussistendo limitazioni od indirizzi cogenti, assumono preferibilmente la forma di Associazioni.
    Per l’attività sportiva dilettantistica, le ragioni di detta preferenza, nell’ottica legale, riposano sulla maggior semplicità di realizzazione, nell’ottica economica, sulla minor onerosità in fase di costituzione e gestione e, nell’ottica fiscale, sulla apprezzabilità dei benefici sia sotto forma di snellimento burocratico che di imposizione tributaria.

Risposta pubblicata in data 03/03/2005


  • E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti?
  • L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
    Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
    Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione.

Risposta pubblicata in data 03/03/2005


  • Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario?
  • L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante).
    Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa.

Risposta pubblicata in data 02/03/2005


  • Può una associazione sportiva dilettantistica stipulare un contratto di lavoro a progetto così come previsto nella cosiddetta legge Biagi?
  • Si ritiene che la risposta sia affermativa, a condizione che lo statuto della associazione sportiva non vieti espressamente la possibilità di assumere dipendenti, riservando le attività ai soli soci. In ogni modo tale progetto dovrà essere quanto mai specifico e riguardante ad esempio l’attivazione o la riorganizzazione di uno specifico settore della associazione sportiva dilettantistica.

Risposta pubblicata in data 14/02/2005


  • Qual è l’ammontare massimo di proventi introitabile per poter fruire delle disposizioni di cui alla disciplina fiscale della Legge 398/91?
  • Premesso che, ai fini di cui trattasi, non tutti i proventi conseguiti rilevano, dovendosi escludere preliminarmente dal computo quanti siano classificabili “di natura istituzionale”, il testo della Legge n° 398/91 assemblato con gli emendamenti apportati nel tempo e particolarmente, infine, con il comma 2 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289, identifica in €.250.000,00 l’ammontare massimo conseguibile di soli proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, al netto di quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali” perdano la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge. Il comma 4 dell’Art. 1 della Legge 398/91, all’uopo, recita “Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti che si avvalgano dell’opzione di cui al comma 1, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte nel periodo d’imposta, limitatamente a numero due eventi, per un importo non superiore complessivamente ad €. 51.645,70.” L’Art. 3 della stessa Legge 398/91 stabilisce ulteriormente che non vada computato nel limite di €.250.000,00 il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dai soggetti di cui all’Art.1.

Risposta pubblicata in data 08/02/2005


  • Tutti i soggetti che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, dall’esercizio di attività commerciali, proventi d’ammontare superiore ad €. 250.000,00 possono optare per usufruire delle disposizioni di cui alla Legge 398/91?
  • L’ammissione al beneficio di cui trattasi non è generalizzata. Possono infatti correttamente effettuare l’esercizio di opzione, ricorrendone il presupposto economico in oggetto, soltanto le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, non aventi scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche costituite o che si costituiscano o che si trasformino in società di capitali senza fine di lucro od in cooperative e, nell’ambito di queste, soltanto quante siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali od agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti ed a condizione che, ulteriormente, abbiano uniformato i rispettivi Statuti ed Atti Costitutivi, redatti necessariamente per atto scritto, ai criteri ed ai requisiti di cui al comma 18 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289 e successivi emendamenti.

Risposta pubblicata in data 08/02/2005


  • Una associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 e che introita proventi conseguenti la locazione di un immobile ad uso commerciale, può beneficiare, ai fini della determinazione del reddito e della conseguente definizione dell’imposta IRES ed IRAP dovuta all’erario per detti proventi, del meccanismo di calcolo consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti?
  • Il reddito complessivo di un’associazione sportiva dilettantistica che opta per avvalersi della disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, ente non commerciale, diversamente da quanto stabilito per gli enti commerciali, non è determinato da un’unica categoria reddituale definibile: reddito d’impresa caratterizzata dalla confluenza di proventi da qualsivoglia fonte, bensì dal cumulo dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, definibili negli appositi quadri del modello unico “enti non commerciali ed equiparati” e da riportare nell’apposito quadro N ai fini del calcolo delle imposte.
    Pertanto, ai fini della sola determinazione, nel quadro RG del modello unico sopra citato, del reddito di impresa dei soggetti che, come le associazioni sportive dilettantistiche, optino per la disciplina di cui alla Legge 398/91, si applica il meccanismo di calcolo o determinazione consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, al netto di quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali”, perdano la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge;
    per quanto concerne, invece, la definizione reddituale dei proventi immobiliari, si constata che la stessa trova allocazione al quadro RB dello stesso modello, ispirata e governata dalla diversa, specifica normativa afferente il trattamento di detti proventi.

Risposta pubblicata in data 24/01/2005


  • Qual è il limite massimo dei pagamenti che è possibile effettuare in contanti secondo la legge 398?
  • Tale limite è fissato in 516,45 euro (il vecchio milione di lire). Gli importi superiori devono essere trattati con strumenti bancari che lasciano una “traccia” assegni non trasferibili, bonifici, ricevuti bancarie, ecc.

Risposta pubblicata in data 19/01/2005


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