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Domande & Risposte
(FAQ)
In questa pagina proviamo ad anticipare le risposte alle Vostre domande
più frequenti, in modo
chiaro, semplice e rapido. Consultate le diverse categorie di argomenti
e cercate la domanda che più soddisfa le Vostre esigenze. Se
non siamo riusciti ad anticipare le Vostre richieste contattateci
direttamente inviandoci
le Vostre domande.
Siamo a Vostra disposizione!
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 10/09/07 ¬ |
D: Sono il Presidente di una giovane associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale. Per un torneo abbiamo ricevuto degli sponsor ma non sappiamo come fare loro una regolare ricevuta fiscale e non sappiamo poi se abbiamo delle imposte da pagare (leggendo mi è sembrato di capire che essendo una manifestazione, non devo pagare tasse se rientra nelle 2 manifestazioni annuali). Chiedevo un aiuto sul metodo di fare ricevute agli sponsor e sul comportamento successivo. |
R: Si tratta di un provento commerciale per il quale va emessa fattura, quindi come prima cosa l'associazione sportiva deve dotarsi di partita iva. E' pur vero che un'associazione sportiva dilettantistica può organizzare fino a due eventi per finanziare la propria attività in esenzione di imposte ma si parla di IRES, non di iva che comunque va versata nei modi previsti a seconda del regime scelto. Il dotarsi di partita iva comporta poi una serie di "problemi" sui quali interrogarsi es opzioni per leggi agevolative fiscali, iscrizione registro Coni ecc. come vede molte volte nel navigare a vista si scorge solo la punta dell'iceberg. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 06/09/07 ¬ |
D: Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato
regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel
comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale
con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione
e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di
tali oneri, è legale
che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un
importo così elevato? |
R: Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato
concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico
del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune
anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti
per il cambio di destinazione di uso. |
| Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 06/09/07 ¬ |
D: Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato
regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel
comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale
con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione
e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di
tali oneri, è legale
che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un
importo così elevato? |
R: Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato
concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico
del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune
anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti
per il cambio di destinazione di uso. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/07/07 ¬ |
D: Io sono impiegata presso una società per azioni full time, ma a livello
amatoriale 3 volte a settimana da marzo di quest'anno insegno in un centro fitness.
Il
centro mi ha proposto da settembre 2007 il pagamento con assegno, firmando un
contratto e mi ha detto che sono compensi percepiti da associazione sportiva
dilettantistica e che come tasse vanno in REDDITI DIVERSI (non supero i 5000
euro l'anno).
Io tutti gli anni faccio il 730 presso il mio datore di lavoro, volevo sapere
se anche l'anno prossimo potrò farlo, se quei soldi si andranno ad assommare
al mio stipendio (e quindi pagherò le tasse anche su quelli) e se i due
lavori sono compatibili o meno. |
R: Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica come è probabile
e consigliabile che sia stato fatto, tali compensi non vanno dichiarati fino
ad un importo di 7.500 euro annui su base di anno solare e quindi lei può senza
problemi continuare a compilare il modello 730 senza la compilazione di altri
quadri di reddito.
Se questi non compensi non fossero di tale natura bisogna considerare in effetti
la compilazione del quadro consigliato, al limite mi faccia sapere. |
| Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/06/07 ¬ |
| D: Siamo due ragazzi e stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di chiedere al comune la gestione di un impianto sportivo, pensavamo a tal proposito di costituire un associazione sportiva dilettantistica; a tal proposito abbiamo letto che i soci non posssono percepire utili. Voi cosa ci consigliate, dato che oltre desiderosi di insegnare lo sport che per anni abbiamo praticato noi vorremo provare a ricavare un utile. |
R: Gli impianti sportivi sono affidati preferibilmente alle associazioni sportive dilettantistiche come da legge 289/2002 cd. finanziaria 2003 se regolarmente costituite e e affiliate al Coni. Le associazioni sportive dilettantistiche non possono distribuire utili, ma possono pagare compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro in totale esenzione di imposte, fino a 25.000 euro con rit. di imposta del 20% circa e solo dopo i 25.000 euro tassazione ordinaria. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 19/06/07 ¬ |
D: Stiamo per aprire un circolo per associazione sportiva, affiliati ad una Federazione
Nazionale di Gioco a carte di Burraco, senza scopo di lucro a livello dilettantistico
e ricreativo.
Nel circolo vorremmo instaurare un piccolo bar e un punto ristoro da adibire
ai soli soci del circolo.
Sarebbe cosa gradita essere informati su quello che sarebbero i nostri compiti
a livello fiscale di igiene e sicurezza insomma la normativa da rispettare per
non avere guai. |
R: L'apertura di un piccolo bar per soci solitamente porta guai per lo meno di tipo
contabile.
Infatti si tratta di attività commerciale per la quale occorre dotare
la associazione sportiva di partita iva, (non è sostenibile a nostro avviso
che l'attività istituzionale solitamente decommercializzata possa comprendere
la somministrazione).
Il fatto che la somministrazione sia diretta ai soli soci eventualmente pone
al riparo da adempimenti di tipo autorizzativo comunale, sempre che non si voglia
acquisire una autorizzazione commerciale di somministrazione nel qual caso entrano
in gioco anche gli adempimenti di autorizzazione sanitaria.
Detto ciò consideriamo che l'apertura di un bar è l'ultimo dei
problemi nella fase di fondazione di una associazione sportiva dilettantistica
vi consigliamo quindi di prestare particolare attenzione alle clausole di atto
costitutivo e statuto al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative
alle associazioni. |
| Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 01/06/07 ¬ |
D: Quali sono i passaggi guiridico-fiscali che una cooperativa sociale (onlus,
e
il cui fine principale è la cura del disagio di minori a rischio e quindi
la prevenzione della delinquenza minorile mediante anche la pratica sportiva)
deve approntare per allestire una scuola calcio???
Bisogna rivedere la previsione
statutaria se tale attività non è inserita?
B
isogna procedere all'affiliazione
CONI, e poi FIGC? |
| R: L'attività sportiva dilettantistica è consentita anche alle cooperative, ma per l'affiliazione al coni occorre inserire una serie di requisiti all'interno dello statuto, che potrebbero nel vs. caso modificare profondamente lo stesso. Non è d'altra parte possibile allestire una scuola calcio iscritta alla figc senza iscrizione al coni. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/05/07 ¬ |
| D: Una squadra di calcio a.s.d. vuole cedere il titolo sportivo: di cosa si tratta? Chi può acquisirlo? Una volta acquisito come si gestisce e a cosa serve? Quali sono gli aspetti contrattuali e fiscali della cessione dei titoli sportivi? Cosa deve fare il potenziale acquirente del titolo sportivo? |
R: Il titolo sportivo in sè non è cedibile, si tratta di un diritto acquisito a partecipare ad un determinato campionato.
Il fatto che non sia cedibile in modi ordinari non significa che tale titolo non abbia valore e possano essere messe in opera strategie per fare in modo che una compagine di serie inferiore possa acquisire il diritto a disputare la categoria superiore, derivante da titolo sportivo di altra associazione.
I piani sui quali muoversi sono di due tipi: fiscale e federale.
Ulteriori approfondimenti sono presenti nella pubblicazione in vendita nel nostro sito "Attribuzione a terzi del titolo sportivo" o direttamente come consulenza a pagamento. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 03/05/07 ¬ |
| D: Mio figlio di 11 anni pratica sport a livello agonistico: kart. Alcuni suoi coetanei posseggono la partita iva come sportivo atleta professionista minorenne, in modo da poter fatturare gli importi percepiti dagli sponsor. Come devo fare per ottenerla? Alla direzione delle entrate della mia zona non ne sanno nulla. |
R: Non ritengo sia prevista la figura dell'atleta professionista minorenne, ed in questo tendo a dar ragione all'ufficio entrate della sua zona, molto probabilmente i coetanei di suo figlio sono piloti di un team che ha organizzato la propria attività come associazione sportiva dilettantistica potendo così fatturare gli importi percepiti dagli sponsor e poter accedere alle agevolazioni previste dalle norme in primis legge 398/91 e seguenti.
Il discorso è approfondito in alcune faq all'interno del sito tuttavia se lo ritiene mi ricontatti per un approfondimento. |
| Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 02/04/07 ¬ |
| D: Potresti spiegarmi in semplici parole cosa significhi e che obblighi comporti essere una "associazione sportiva dilettantistica priva di responsabilità giuridica"? |
R: Si tratta delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute cioè che
non hanno fatto richiesta di ottenere la personalità giuridica, condizione
normale per le associazioni sportive (il non riconoscimento).
Obblighi oltre
a quello di avere un atto ed uno statuto registrato sono quelli di redigere
annualmente un rendiconto economico finanziario e nel caso sia
sia in possesso di partita iva la compilazione del modello unico per la dichiarazione
dei redditi, e la tenuta di registri, dove annotare i proventi cpommerciali.
L'argomento
però è molto vasto e merita un ulteriore approfondimento
disponibile anche nelle precedenti faq di Olimpia gest sport. |
| Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/07 ¬ |
D: Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile
annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e
ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto
sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante,
senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione
che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili
adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo
subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze)
che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al
Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con
il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002? |
R: La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti,
ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio
legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi
corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua
intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare
in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata
all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale
con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata
alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno
fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di
fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da
ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta
dal Comune
di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione
il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati
ed
idonei,
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione
in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione
per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/07 ¬ |
D: Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile
annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e
ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto
sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante,
senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione
che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili
adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo
subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze)
che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al
Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con
il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002? |
R: La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti,
ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio
legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi
corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua
intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare
in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata
all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale
con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata
alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno
fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di
fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da
ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta
dal Comune
di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione
il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati
ed
idonei,
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione
in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione
per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 14/03/07 ¬ |
D: Una associazione sportiva dilettantistica gestisce un bar aperto al pubblico. Il bar è gestito da soci della associazione che prestano la loro opera gratuitamente. Si chiede:
- Tali soci devono iscriversi alla gestione commercianti dell'inps?
- L'associazione può determinare il reddito di tale attività ai sensi della legge 398/91?
- L'associazione è obbligata ad emettere lo scontrino per le somministrazioni del bar?
|
R: In risposta al suo quesito si osserva:
- se questi soci non hanno coperture previdenziali (pensionati, dipendenti, autonomi) l'inps o l'istituto previdenziale deputato (ENPALS?) potrebbe non credere alla gratuità dell'opera
- il reddito di natura commerciale può essere determinato ai sensi della legge 398/91 in questo caso l'iva sarà versata la 50%
- il fatto che il locale sia aperto al pubblico vi obbliga a fornirvi di registratore di cassa ed ad emettere scontrino.
Suggerisco di approfondire le norme relative all'abilitazione ex REC. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/02/07 ¬ |
| D: Vorrei costituire un'associazione sportiva calcistica dilettantistica. Quali
adempimenti devo rispettare? Mi rendo conto che è una domanda abbastanza ampia
nell'argomento ma desidererei un vostro aiuto in merito. Come fare ad iscriversi
nel registro
delle associazioni del Coni? Ho un po' di confusione. |
R: Sinteticamente
gli adempimenti sono
- Atto Costitutivo e statuto
- Registrazione presso ufficio entrate
- Eventuale opzione per norme agevolative
nel caso nel quale la associazione svolga attività commerciale e attribuzione
di partita iva presso ufficio entrate
- Registrazione coni tenendo conto che
tale registrazione è necessaria
per le agevolazioni fiscali,e che lo statuto deve tassativamente prevedere
una serie di clausole
Per altre informazioni ulteriori ci contatti |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 29/03/06 ¬ |
| D: Vorrei delucidazioni in merito all’articolo 51 delle N.O.I.F. ed in particolare alla modalità di redazione della classifica: nel caso di parità di punti conquistati, al termine del campionato, a cosa bisogna fare riferimento? La norma cita la differenza reti: ciò vale, eventualmente, anche laddove si tratti di individuare l’entità quinta classificata (nella fattispecie l’attribuzione del 5° posto consentirebbe al sodalizio sportivo di accedere allo spareggio per i play off [non ai play off direttamente]? |
R: L’articolo 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.)
detta la disciplina per la formazione delle classifiche di tutti i Campionati
agonistici gestiti dalla F.I.G.C., allorquando siano in palio titoli sportivi.
Laddove la classifica, in ragione del riferimento ai punti conquistati, non
identifichi automaticamente le società (associazioni) che acquisiscono
il titolo sportivo in palio (la promozione alla categoria superiore oppure la
permanenza nella stessa categoria oppure l’accesso a fasi successive,
quali i play off, i play out o fasi finali nazionali) si farà luogo all’applicazione:
del punto 3 dello stesso articolo 51 che così recita : “Al
termine
di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre,
il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da
effettuarsi
sulla base di un’unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari
e calci di rigore…..”
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si applicherà il
punto 4 dello stesso articolo che prevede preliminarmente il ricorso alla cosiddetta
classifica avulsa ovvero ad una speciale graduatoria compilata tenendo conto
esclusivamente degli esiti degli incontri diretti, così come avvenuti
nel corso del Campionato, tra le squadre interessate.
Esemplificando: laddove vi sia in palio un unico titolo (in ipotesi: l’assegnazione
del 5° posto che da diritto ad effettuare lo spareggio per i play off) e
due sole squadre occupino (in quanto a parità di punti) quella posizione,
al fine di definire a chi competa il diritto ad essere classificato alla posizione
appetita (il 5° posto) si procederà ad uno spareggio tra le stesse
due squadre, con le modalità di cui al punto 3: la vincente acquisirà in
tal modo il titolo (cioè potrà partecipare allo spareggio per i
play off).
Se, a pari merito al 5° posto fossero identificate invece tre squadre,
si procederebbe preliminarmente alla formazione di una classifica avulsa tra
le stesse tre squadre identificate (tenendo conto, nell’ordine: a) dei
punti conseguiti negli incontri diretti [Bianchi – Rossi 2-0 ; Rossi – Verdi
3-2 ; Verdi – Bianchi 1-1 = classifica avulsa : Bianchi punti 4, Rossi
punti 3, Verdi punti 1. Agli esiti della stessa classifica avulsa, Verdi verrebbe
esclusa in quanto peggior classificata e lo spareggio verrebbe effettuato tra
Bianchi e Rossi], b) – in caso di parità di punti anche agli esiti
della classifica avulsa – della differenza tra le reti segnate e quelle
subite negli stessi incontri [Bianchi – Rossi 3-0 ; Rossi – Verdi
1-0 ; Verdi – Bianchi 2-1. Agli esiti della classifica avulsa, Bianchi,
Rossi e Verdi vanterebbero 3 punti cadauna, riscontro che non varrebbe a differenziare
le squadre tra loro, come richiesto; si procederebbe in tal caso al computo
della differenza reti negli stessi incontri, con i seguenti risultati : Bianchi
[4 reti fatte – 2 subite] = + 2 reti ; Verdi [2 reti fatte – 2 subite]
= 0 ; Rossi [1 rete fatta – 3 subite] = - 2 reti. Secondo quanto esposto,
Rossi verrebbe esclusa in quanto dotata dei riscontri peggiori e lo spareggio
verrebbe effettuato tra Bianchi e Verdi]). |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 16/09/05 ¬ |
| D: Mio figlio 17enne deve tesserarsi (per la prima volta) con una società di calcio di Serie D. Esiste un “modello” di contratto ufficiale società/calciatore predisposto dalla L.N.D.? E’ pubblicato in internet? od allegato ad un Comunicato Ufficiale? Si possono inserire clausole relative a “premi in denaro”? (esempio: se il calciatore disputa n…..partite da titolare durante la stagione oppure se la squadra raggiunge una determinata posizione in classifica a fine campionato) |
| R: Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C.) , così come riformulato e vigente ,
individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati
Nazionali della L.N.D.”.
Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere,
su apposito modulo , accordi economici annuali – fatta eccezione per
quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive
di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la
determinazione delle indennità di trasferta , i rimborsi forfetari di spese e le
voci premiali …..”.
Per quanto sopra esposto , il termine “gli stessi” di cui
al
comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente
i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e , nell’ambito degli stessi ,
esclusivamente quanti siano maggiorenni.
Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti
(Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale , i Campionati di Serie A, A2
e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie
A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile ,
Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..
Con la ristrutturazione di detto articolo 94 ter delle
N.O.I.F. , la F.I.G.C. dettò norme cogenti in termini di accordi economici ,
nel tema , identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili : nella
fattispecie , con il comma 4 stabilì che le voci premiali per Campionato
e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni
prestazione.
Per la stipula degli accordi economici di cui trattasi , i
sodalizi sportivi obbligati dovranno , a pena di nullità , utilizzare , previo
approvvigionamento presso il Comitato Interregionale o le Divisioni [Calcio
Femminile o Calcio a 5] della L.N.D., in originale (non è consentito l’uso , in
proposito , di fotocopie) l’apposito modello , a carta chimica (ovvero
autoricopiante) , in tre esemplari , così come licenziato dalla F.I.G.C./L.N.D.
, di cui si riproduce , di seguito , copia .
E’ opportuno rendere noto , circa il modello così come
riprodotto ed in dotazione alle entità sportive sopra menzionate , che lo
stesso reca , all’articolo 4 , disposizioni attualmente non più in vigore , in
quanto abrogate ed all’articolo 3 , comma 2 disposizioni oggetto di successivo
,corposo , emendamento , operato (il tutto) con Comunicato Ufficiale n. 222/A
della F.I.G.C. , pubblicato in Roma il 13 giugno 2005.
ACCORDO ECONOMICO
Con la presente scrittura
privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il
calciatore/calciatrice “non professionista” sottoindicati, si conviene quanto
segue:
Società Sede N° P. IVA
rappresentata da qualifica
Cognome e Nome del
Calciatore/Calciatrice
Data e Luogo di Nascita Cod.
Fisc
Domicilio Matricola F.I.G.C
Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra si
impegna, nella sua qualità di
calciatore/calciatrice non
professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex
art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività
nelle squadre della Società a
decorrere dal e fino al 30 giugno
escludendo espressamente ogni
forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società si impegna
ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica
adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto
riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed
agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra
un importo annuo lordo di Euro (
),
nel rispetto dei massimali
previsti all’art, 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi economici pluriennali
relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la
somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)
Oppure, in via alternativa e non
concorrente, -
Euro giornalieri ( ),
a titolo di indennità di
trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5
NOIF;
Euro giornalieri ( ),
a titolo di rimborso forfetario
di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5
NOIF;
Euro giornalieri ( ),
per ogni convocazione relativa
alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei
massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4.
Art. 3 - In nessun caso il buon
fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D..
Il calciatore/la calciatrice è
tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad
adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D..
Ove la Società si rendesse
ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E., ovvero in grado
di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la calciatrice
è autorizzato, decorso il tempo previsto dall’art. 94 ter, punto 11 NOIF e
senza necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del
soddisfacimento delle sue pretese.
Art. 4- Il calciatore/la
calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito
minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell’importo
annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente
Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità
nei termini e con le modalità stabilite all’art. 21 bis del Regolamento della
L.N.D.
Art. 5 - La Società si impegna
ad erogare la somma annua prevista nell’accordo economico, in dieci rate
mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento,
attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Se le corresponsioni sono state
pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso
forfetario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli
importi relativi al termine del mese di maturazione.
Art. 6 - Ove nell’accordo
economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda
annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le
abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza
di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo
concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito
in relazione alle giornate di assenza.
Ove la malattia o l’infortunio
dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi,
la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo, corrispondendo comunque le
mensilità sino ad allora maturate.
Art. 7 - A tutti gli effetti del
presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede,
il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni
delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.
Art. 8 - Le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole contenute nel protocollo
d’intesa tra L.N.D. e .A.I.C., si intendono richiamate per quanto non previsto
dal presente accordo.
Luogo e data
Le parti dichiarano di aver
preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt.
3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente.
N.B. - Il presente accordo, in
triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i
calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie
D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile,
a cura della Società o del calciatore/calciatrice, rispettivamente
presso il Comitato
Interregionale (Via Po, 36- 00198 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po,
24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia, 35/b - 00198
Roma) della L.N.D, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società
non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni
dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In entrambi i casi, il deposito
dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo
tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un’ulteriore
copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al
calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.
1 - COPIA PER IL DEPOSITO
FEDERALE ALLEGATO: fac-simile dell'accordo economico in formato PDF. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 16/09/05 ¬ |
D: La nostra società ha optato per il regime speciale legge 398/91. I proventi relativi a pubblicità, effettuata durante il campionato di basket, attraverso l'esposizione di cartelloni pubblicitari durante lo svolgimento delle partite, costituiscono ricavi di tipo commerciale e quindi sono soggetti all'IRES con il coefficiente di redditività del 3%? |
R: Sembra che il comportamento adottato sia corretto. A livello di IVA occorre invece verificare se i cartelli sono riferiti allo sponsor principale perchè in questo caso vengono attratti alla sponsorizzazione pagando il 90% di IVA in luogo del 50% normalmente applicato in questi casi. |
| Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in
gestione del campo sportivo, “ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali e scuole calcio senza fini di lucro
praticanti attività addestrativa, attività fisico - motoria e l’insegnamento della pratica sportiva connessa al tipo di impianto sportivo richiesto”. Alla
gara hanno partecipato due associazioni sportive: una ha avuto la gestione di tale impianto per oltre 10 anni ed è oggi iscritta a partecipare al Campionato
di terza categoria dilettanti, mentre la seconda è stata costituita nel 2004, pertanto non riveste nemmeno la qualifica di “Scuola Calcio”, atteso che detta qualifica si può acquisire decorso almeno un anno dalla prima affiliazione alla F.I.G.C..
Il Comune ha affidato, dopo molti mesi, tale impianto, forse per motivi politici, anche contro il parere del responsabile del servizio, all’entità sportiva autodefinitasi “Scuola Calcio”, un componente della quale è Membro della Giunta.
Quali azioni si possono intraprendere per affermare la legalità? |
R: Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono
l’individuazione e l’introduzione
nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della
Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele
a
beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono
contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli
Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio
da
parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed
associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi
di
cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico
Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la
gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni
sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che
ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali
e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le
Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma
26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e
delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai
sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra
citato “comma 25”, sono le
Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di
affidamento di detti impianti. Pertanto la prima operazione da concepirsi,
per il controllo della legalità, è la disamina delle clausole o
disposizioni del bando, per l’affidamento in gestione dell’impianto in
oggetto, al fine di verificarne la conformità e/o coerenza con le norme
dell’apposita Legge Regionale. Le entità partecipanti hanno poi diritto
di essere ammesse alla consultazione degli esiti della gara,
richiedendone in forma certa, per iscritto, in tal senso, anche previo ricorso
all’assistenza di un professionista legale. Detto diritto di
consultazione è funzionale alla verifica dei titoli prodotti o della
veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti, specie
laddove gli stessi (titoli e/od autocertificazioni) determinino l’assegnazione
di punteggi, onde poter produrre conseguentemente eventuali contestazioni
“mirate”.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema,
dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario dell’impianto oggetto di assegnazione
in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente
suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato
di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto
Amministrativo. |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Mia figlia, classe 1988 è vincolata presso un sodalizio sportivo associato alla FIPAV. Dopo un periodo trascorso “in prestito” presso un’ altra entità sportiva, quest’anno è stata richiamata dalla società vincolante e corre il rischio, stante la riconosciuta bravura delle sue compagne, di giocare pochissimo. Poiché altre società, partecipanti allo stesso livello d’attività (campionati) l’hanno richiesta configurando serie prospettive di utilizzo, nel ruolo che Ella predilige, come faccio a svincolarla dall’attuale società ed a tesserarla presso un diverso sodalizio sportivo, ovvero con quale diritto posso garantire a mia figlia la possibilità di giocare con altre entità sportive senza venire a contrapposizione con l’attuale società? |
| R: E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) [“Regolamento Affiliazione e Tesseramenti”, approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 , delibera n. 068/05 , entrato in vigore con l’anno sportivo 2005 – 2006 previa abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili , ai sensi dell’articolo 62 Titolo terzo : Norme finali] il principio secondo il quale il vincolo di giovani dilettanti (non in prestito) d’età non inferiore a 14 anni , già tesserati alla FIPAV , duri a tempo indeterminato e comunque , nella nuova formulazione di cui al comma 1
dell’articolo 32 , all’atto della sua articolata entrata in vigore , fino al termine della stagione sportiva in cui l’atleta compia il 24° anno d’età [ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 32 , il Consiglio Federale può stabilire , con appositi regolamenti, che il vincolo abbia limiti e durata inferiore a quella prevista dal comma 1 per gli atleti di cui al Campionato
Nazionale di Serie A o per la specialità della pallavolo sulla spiaggia] senza
possibilità di essere sciolto , in costanza d’attività
dell’entità sportiva vincolante nella accezione attuale , se non con il nulla
osta dello stesso sodalizio sportivo che lo detiene o per mancato
rinnovo , ad opera della stessa entità sportiva , del
tesseramento dell’atleta [Fa eccezione l’ipotesi del riscatto (articoli 36
, 37 e 38) , limitatamente alle atlete del Campionato Nazionale di Serie A
femminile] .
Nessuna norma dell’Ordinamento FIPAV , pertanto ,
attribuisce all’atleta [neppure allorquando il vincolo , come per quanto La
riguarda , sia stato assunto nella minore età ] facoltà di chiedere
l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto .
L’illustre giurista Dottor Paolo Moro , Avvocato del Foro di
Pordenone , Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova , comunque , nella propria
pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali ” [Euro 92 Editrice] ,
in Pordenone , anno 2002 , asserisce che “in ogni caso , quando abbia una
durata indeterminata oppure irragionevole , il vincolo sportivo
deve ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti
fondamentali dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della
concorde sottoscrizione dei genitori esercenti la patria potestà e della
necessaria autorizzazione del giudice tutelare.” Quanto argomentato dal
Dottor Paolo Moro pare aprire [quanto meno , in un prossimo futuro] una
breccia apprezzabile nella consolidata gestione della fattispecie fatta a
tutt’oggi dalle Federazioni Sportive Nazionali , previo ricorso alle vie legali.
Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo],
andrebbe , in verità , ponderata in ragione dei tempi ordinari (non
brevi) della giustizia civile e della propria onerosità , in
quanto , in carenza di giurisprudenza nel merito relativa a rapporti , azioni e
tutele in bilico tra la giustizia ordinaria e quella sportiva , per avere probabilità
di successo , parrebbe opportuno affidarla a professionista
altamente qualificato . Da non trascurare , infine , gli esiti dell’impatto di
un’azione di tali caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi
federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi
gestite ……
Volendo escludere eventualmente il contenzioso legale ed
attenersi alle prospettive offerte dal citato Regolamento della FIPAV ,
soccorre al Suo caso unicamente l’articolo 35 , che si riproduce
testualmente :
“Art. 35. – Giusta causa : nozione [non applicabile agli
atleti che abbiano fatto parte di rappresentative nazionali , regionali e
provinciali FIPAV o – se riconducibile a motivi di lavoro o di studio - vincolati
per entità sportive che abbiano partecipato ai Campionati Nazionali di Serie A,
nella stagione (per il termine della quale) si chiede l’interruzione del
vincolo]
1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa
quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver
contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle
direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della
pallavolo .
4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per
giusta causa non imputabile al sodalizio sportivo….l’atleta ,
che non sia abilitato alla domanda di riscatto , è tenuto a corrispondere
allo stesso sodalizio sportivo una somma , a titolo di rimborso
spese , che viene determinata dalla Commissione Tesseramento
Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo .
5. Il versamento di tale indennizzo è condizione
di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo .
6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo
ed a determinare l’ammontare dell’indennizzo appartiene alla Commissione
Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione
d’Appello Federale .”
“Art. 36 – Determinazione dell’indennizzo
- Nei casi in cui è previsto il pagamento di un indennizzo
….ed in caso di mancato accordo con il sodalizio sportivo
vincolante , l’atleta…potrà richiederne la determinazione inviando a mezzo
raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione Tesseramento Atleti
e, per conoscenza , alle competenti Leghe Nazionali , fornendo gli
elementi ritenuti utili per calcolarne l’ammontare.
- La richiesta deve essere inviata anche al sodalizio
sportivo vincolante , che , nei cinque giorni successivi al suo
ricevimento , potrà presentare proprie contro deduzioni ed idonea
documentazione .
- La Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della documentazione
acquisita .”
|
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
| D: Un’associazione culturale e sportiva sta allestendo la propria attività ; essa dovrà pertanto sostenere i costi necessari per ottimizzarne la funzionalità , con l’acquisto dei macchinari , attrezzature , minuterie , impianti ecc. . Quale tipo di opzione è più favorevole per la gestione contabile : ordinaria o semplificata , per il recupero quindi dell’I.V.A. ovvero la 398/91 ? |
R:
I benefici od agevolazioni apportati dalla Legge 398/91 sono
individuabili in termini di semplificazioni degli adempimenti burocratico –
fiscali , detrazioni e determinazione forfetaria dell’I.V.A. dovuta nonché del
reddito e possono essere così sintetizzati :
1) rispetto
degli adempimenti :
a) l’ammontare
dei corrispettivi e di tutti gli altri proventi conseguiti dall’esercizio delle
(sole) attività definibili “commerciali”, va registrato , nel modello
licenziato con Decreto Ministeriale 11.02.1997 , per ciascun mese , con
annotazione sintetica , in ragione di ciascuna aliquota I.V.A. di pertinenza (imponibile
e relativa I.V.A.), entro il giorno 15 del mese successivo. Va riportata nel
rigo sottostante (“detrazione forfetaria”) , rispettando l’impostazione delle
colonne in ragione dell’aliquota I.V.A. pertinente , l’I.V.A. detraibile in
misura forfetaria ;
b) vanno
emesse , con obbligo di numerazione progressiva per anno solare , le fatture
per erogazione di pubblicità , prestazioni di sponsorizzazione nonché per la
cessione di diritti radio – televisivi ;
c) vanno
numerate , all’atto del ricevimento , le fatture (od equipollenti) per gli
acquisti effettuati . Le fatture emesse e la documentazione di spesa ricevuta
vanno conservate così come tutta la documentazione afferente gli incassi ed i
pagamenti ;
d) entro
quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale occorre procedere
all’approvazione dell’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” licenziato
dal Consiglio Direttivo del sodalizio , a mezzo del quale devono risultare
entrate ed uscite , in modo chiaro e trasparente , anche previa idonea
relazione illustrativa . Con le caratteristiche , modalità ed accorgimenti di
cui sopra ,vi dovranno trovare analitico riscontro , specifico per ciascuna di
esse , proventi e spese delle manifestazioni (massimo 2 in un anno)
contemplate dall’articolo 25 , comma 2 , della Legge n. 133/99 [trattasi di
proventi di importo complessivo non eccedente €. 51.645,69 , non soggetti ad
imposte sui redditi , ma soggetti ad I.V.A. – salvo ricorra l’ipotesi di evento
occasionale - ] ;
e) occorre
ottemperare agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta (esempio :
trattenuta per gli importi eccedenti [riferimento annuo (solare)] €. 7.500,00
corrisposti agli erogatori di prestazioni sportive effettuate nell’esercizio
diretto di attività dilettantistica di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 ,
lettera m) del T.U.I.R., della ritenuta erariale (23%) prevista dalla legge e
versamento all’Erario della stessa nel mese successivo , entro i termini così
come per le ritenute erariali afferenti le professioni che ne sono gravate) ;
f)
incombe l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (UNICO) ai
fini IRES ed IRAP nonché il Modello 770 (dichiarazione dei sostituti
d’imposta) ;
g) le
entità sportive dilettantistiche optanti per la Legge n. 398/91 sono esonerate
dall’obbligo della dichiarazione I.V.A. annuale .
2) versamento
forfetario dell’I.V.A. :
L’I.V.A. a
debito , nei confronti dell’Erario va quantificata (e versata a cadenza
trimestrale
entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre , con
modello F 24) secondo quanto segue :
-
nella misura del 90% dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture
emesse per
le prestazioni erogate di
sponsorizzazione ,
-
nella misura dei 2/3 dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture
emesse per
la cessione (costituzione) di
diritti radio – televisivi ,
-
nella misura del 50% dell’I.V.A. introitata in ragione degli altri
corrispettivi commerciali , ivi compresi i proventi delle prestazioni
pubblicitarie erogate .
3) determinazione
forfetaria del reddito delle persone giuridiche [società ed associazioni
sportive dilettantistiche] (IRES)
:
il reddito si
determina forfetariamente , applicando il coefficiente di redditività del
3% all’ammontare dei soli
proventi commerciali soggetti a tassazione e sommando
all’importo così
determinato le eventuali plusvalenze realizzate nell’esercizio .
4) determinazione
dell’IRAP :
mentre le società sportive
dilettantistiche di capitali determinano il valore della produzione
prendendo a riferimento la
globalità dei proventi , per le associazioni sportive dilettantistiche (che
optano , appunto , per la Legge n.398/91) concorrono a determinare il valore
della produzione ai fini IRAP :
-
(per quanto concerne l’attività istituzionale) le retribuzioni al personale
dipendente dedito all’attività istituzionale stessa nonché i compensi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti per le attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività
istituzionale ,
-
(per quanto concerne l’attività commerciale) il reddito , come sopra ,
determinato forfetariamente ai fini IRES , le retribuzioni al personale
dipendente dedito all’attività commerciale nonché i compensi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti per le attività di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività commerciale
,
4
a) esclusione , ai fini della determinazione IRAP , per le società ed
associazioni sportive dilettantistiche [articolo 5 e articolo 90 , comma 10
della Legge n.289/2002] dei compensi , rimborsi forfetari , indennità di
trasferta e premi di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del
T.U.I.R. , erogati per l’attività sportiva dilettantistica ,
5
disciplina del premio di addestramento e formazione tecnica :
il premio (oggettivamente
esente da I.V.A. – articolo 2 , comma 1 del D.L. n. 485/1996 poi convertito
nella Legge n. 586/1996 – per tutte le società ed associazioni sportive
dilettantistiche) , contrariamente a quanto avviene per le società ed
associazioni sportive che non optano per la Legge n. 398/91 , se
introitato da società od associazioni sportive dilettantistiche optanti
per detta Legge n. 398/91 non concorre , per le medesime , alla
determinazione del reddito . Ulteriormente , lo stesso non va computato
tra i proventi commerciali ai fini della definizione del limite di €
250.000,00 per fruire della Legge in argomento .
Ciò esposto , ai fini di determinare concretamente , nel
caso specifico , la convenienza o meno per l’esercizio di una determinata
opzione , occorrerà che ciascuna entità sportiva [non sussistendo una
convenienza univoca oggettiva (per tutti)] tracci un parallelo di
simulazione fiscale , applicandolo al preventivo delle entrate e delle
uscite , così come ipotizzate dallo stesso sodalizio sportivo di cui trattasi
ed agli esiti del risultato tributario (ordinaria , Legge 398/91 o
semplificata) adotti le risoluzioni complessive .
[Esempio :
Entrate : prestazioni di sponsorizzazione €. 40.000 ,
I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000
[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 7.200] ,
erogazioni pubblicitarie €. 40.000 , I.V.A.
introitata (20%) = €. 8.000
[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 4.000] ,
Uscite : acquisto , con fattura , di beni e servizi
pertinenti l’attività €. 50.000 : I.V.A. (20%) = €. 10.000 ,
Compensi e/o rimborsi corrisposti al personale sportivo (es.
: atleti , allenatori ecc.) , nell’esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistica €. 25.000 [dette uscite non contemplano imposizione di I.V.A.]
Reddito in regime di contabilità ordinaria ( €. 40.000 + €.
40.000 - €. 50.000 - €. 25.000 ) = €. 5.000 , [imposta IRES = (€. 5.000 x 33%)
€. 1.650]
[Reddito in regime di Legge 398/91 = (€. 80.000 x 3%) €.
2.400 , [imposta IRES = (€.2.400 x 33%) €. 792]
Liquidazione I.V.A. , in regime di contabilità ordinaria =
(€.8.000 + €. 8.000 - €. 10.000) €. 6.000 ,
[Rendiconto I.V.A. in regime di contabilità ordinaria :
I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€.10.000 per acquisti + €. 6.000
versata all’Erario) 16.000 = differenza ZERO] ,
Liquidazione I.V.A. in regime di Legge 398/91 = (€. 7.200
,per sponsorizzazioni + €. 4.000 , per erogazioni pubblicitarie) €. 11.200 ,
[Rendiconto I.V.A. in regime di Legge 398/91 : I.V.A.
introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€. 11.200 versata all’Erario + €. 10.000
per acquisti <l’I.V.A. pagata per l’acquisto di beni e servizi è , infatti ,
indetraibile in regime di Legge 398/91>) €. 21.200 = maggior esborso di I.V.A.
, ad opera dell’associazione sportiva , rispetto a quella introitata , pari ad
€. 5.200 ]. ]
|
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
| D: Vorrei fondare un’associazione sportiva per lo skateboard. Cosa occorre predisporre a tal fine? |
| R: Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda
possa o debba avere scopo di lucro . Laddove l’orientamento dei costitutori individui
finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si
ragiona e dei suoi protagonisti (atleti , in primis) sia dilettantistico , si
potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di
riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito
dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e
successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004
n. 128 .
Detto ambiente normativo di riferimento , in verità , reca
importanti agevolazioni , particolarmente di natura fiscale , per l’intrapresa
e gestione di entità sportive dilettantistiche .
L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle
seguenti forme :
a) associazione
sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile) ,
b) associazione
sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361
del 10.02.2000) ,
c) società
sportiva di capitali o cooperativa , secondo le disposizioni vigenti ma , in
ogni caso , senza fine di lucro
per le quali viene richiesto l’atto
scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a
tassa fissa (così anche per le trasformazioni) . E’ indispensabile , onde
poter fruire delle accennate agevolazioni , che lo Statuto del sodalizio
recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002
così come riformulato dalla Legge 128/2004 .Dopo aver costituito l’entità
desiderata , nella forma ritenuta più opportuna , sarà innanzitutto necessario
procedere all’affiliazione della stessa alla Federazione Sportiva Nazionale
competente (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio [F.I.H.P.] , sede
nazionale : Roma , Viale Tiziano n. 74 , telefono : 06 36858449 – 36000730 ,
fax : 06 36858211) oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
C.O.N.I. [quali ad esempio : A.C.S.I. , A.I.C.S. , A.S.I. , C.N.S. Fiamma ,
C.N.S. Libertas , C.S.E.N. , C.S.I. , C.U.S.I. , E.N.D.A.S. , M.S.P.I. , P.G.S.
, UDACE – C.S.A.In. , U.I.S.P. , U.S. ACLI ecc.] il quale annoveri la
disciplina dello skateboard tra quelle disciplinate , in ragione della libera
scelta dei soci costitutori .
La forma indubbiamente più snella
e meno onerosa , delle tre sopra citate , è costituita dall’associazione sportiva
(o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente
diffusa) , la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci .
Gli oneri economici da sopportare
per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la
redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la
modulistica da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello
AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione
del codice fiscale e della partita I.V.A. , b) notifica dell’esercizio di
opzione per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le
circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E.
competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge
398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di euro (mediamente 500 –
600 euro) . L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui
vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia
d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia
delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti
(tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la
registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o
frazione di 100) .
Occorrerà dotarsi contestualmente
dei registri contabili : diversi in ragione del tipo di entità costituita e del
regime fiscale prescelto . Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione
delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della
scelta contabile – fiscale effettuata .
L’eventuale opzione per la
disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione
obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei
corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee e del Consiglio Direttivo , del Libro soci e del (opportuno) registro
dei cespiti ammortizzabili . Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il
reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3%
dell’ammontare complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività
commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze . Sul reddito , come sopra
determinato , l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella
misura del 33%.
Grava sul sodalizio sportivo ,
oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi , per
ciascun esercizio , anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la
comunicazione dei dati – certificazioni afferenti : lavoro autonomo ,
provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle
prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute
od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi
forfetari , indennità di trasferta , premi o compensi .
Ai fini della costituzione del
sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree , diplomi ,
attestati) in capo ai soggetti costitutori ; il riconoscimento di titoli
abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto
utile al fine di ottenere , dalla federazione sportiva nazionale gerente
l’attività che si ha in animo di intraprendere , il riconoscimento di scuola
sportiva per la disciplina specifica .
Laddove , per l’approntamento e
gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo
assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti , a tal fine , Le
fosse opportuno il nostro intervento professionale , potrà interpellarci al
numero telefonico 0542 641253 (anche fax) , orario d’ufficio : saremmo
lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio. |
| Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo,
ai sensi del comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 ed
ha assegnato infine detta struttura ad un’associazione sportiva che si
definiva “scuola calcio” in assenza dei requisiti oggettivi così come
definiti nell’apposita regolamentazione della F.I.G.C..
L’assegnazione è stata effettuata correttamente o no, ai sensi
della Legge 289/2002, articolo 90 comma 25? |
| R: Il comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 non
richiede, ai fini di legittimare la partecipazione alla gara, il possesso
in capo ai concorrenti della qualifica di “scuola calcio” così come
rilasciabile ai sensi del regolamento F.I.G.C., bensì la più generica
accezione di “società od associazione sportiva dilettantistica”.
Pertanto, si può ritenere preliminarmente ammissibile,
ai sensi del suddetto comma 25 dell’articolo 90 Legge 289/2002, la
partecipazione alla gara della entità sportiva di cui si ragiona se per la
stessa ricorrono le condizioni per essere individuata come “associazione
sportiva dilettantistica” in ragione dei commi 17 e 18 dello stesso
articolo 90 della Legge 289/2002, così come emendati dalla Legge 128/2004, vale
a dire: se la stessa è stata costituita con atto scritto (comma 18), se nella
denominazione sociale è contemplato il termine “dilettantistica” (comma
17), se nello statuto della stessa sono espressamente previsti (ai sensi del
comma 18):
a) la
denominazione;
b) l’oggetto
sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e) le
norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le
modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo
di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.”
Se, ricorrendone le condizioni
sopra esposte, pare legittima la partecipazione di detta entità alla gara
(non è cioè necessario avere il riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.” per
essere classificati come “associazione sportiva dilettantistica”) assume
diverso rilievo il quesito “se l’assegnazione sia stata effettuata
correttamente”: l’assegnazione è stata effettuata sulla base di punteggi
assegnati in ragione dei titoli prodotti (circa i quali, il comma 25 del
citato articolo 90 non da alcuna indicazione di merito). Orbene non è invocando
il comma 25 di detto articolo 90 che si potranno impugnare gli esiti della gara
bensì contestando un eventuale maggior punteggio attribuito alla
presunta “scuola calcio F.I.G.C.” sul presupposto di un titolo che nella
realtà non ricorre od eventuali ulteriori punteggi attribuiti in
carenza di idoneo titolo.
Poiché non è noto a chi risponde,
se nel regolamento della gara in oggetto sono stati individuati punteggi
superiori per il titolo di scuola calcio F.I.G.C. rispetto al titolo di
ordinaria associazione sportiva di terza categoria dilettanti, né il criterio
di assegnazione dei punteggi stessi (che non viene definito per legge dello
Stato) né se il bando di gara sia stato concepito nel rispetto o meno
(fattore, questo sì, essenziale per trarne appropriate conclusioni) dell’apposita
Legge Regionale, è oggettivamente impossibile individuare, in sede
giurisprudenziale, la correttezza o meno dell’assegnazione, che potrà essere
appurata solo previa disamina reale dei punteggi assegnati in relazione ai
titoli prodotti e della oggettiva esistenza dei titoli addotti dai concorrenti.
Si suggerisce, nel merito, il ricorso all’assistenza di un professionista
legale per ponderare opportunamente anche la coerenza e/o conformità del bando
di gara alla Legge Regionale che disciplina la fattispecie. |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Mio figlio, classe 1988 (aprile), quindi tuttora minorenne, ha militato: 1) nella stagione 2002/2003 nei “giovanissimi professionisti” di una società di Serie B, 2) nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 negli “allievi regionali” di una società del Settore Giovanile.
Essendo prossima l’assunzione, per la corrente stagione sportiva 2005/2006, da parte di mio figlio, di un vincolo definitivo a beneficio di una entità sportiva militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Dilettanti, in che misura va corrisposto il “premio di preparazione”? |
| R: Le società della Lega Nazionale
Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il
caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Nel caso
specifico , essendo la richiesta producibile nei confronti di entità sportiva
appartenente alla (diversa) Lega Nazionale Dilettanti , è escluso che la
società (di Serie B) per la quale militò Suo figlio nel corso della stagione
sportiva 2002/2003 possa essere parte del rapporto di cui si tratta e
pertanto la stessa non potrà produrre alcuna richiesta .
Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari
del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di
unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.
Una sola entità sportiva pertanto (quella di Settore Giovanile per la quale Suo
figlio ha militato nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005) ha titolo ,
nell’arco delle tre stagioni oggetto di considerazione , per inoltrare
richiesta del “premio di preparazione” : alla stessa , quindi , compete il
premio per l’intero .
In ragione dell’apposita tabella
elaborata e licenziata dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2004/2005 , la
misura del “premio” competente , nella fattispecie , ad un’unica entità
sportiva avente diritto , ammontava ad €. 2.270 ,00 (euro
duemiladuecentosettanta) . Poiché però il premio matura fin dalla stagione
sportiva in cui si verifica la sottoscrizione del vincolo definitivo (quindi
dalla stagione 2005/2006) e non è , nel frattempo , pervenuta la nuova tabella
F.I.G.C. di pertinenza , potremo procedere per induzione alla definizione del
“premio” in oggetto applicando al premio come sopra definito la percentuale di
variazione stimata dall’ISTAT per il mese di giugno (2005 su 2004) : l’importo
così stimabile oscillerà pertanto tra €. 2.309,00 ed €. 2.314,00.
La corresponsione del premio
viene direttamente regolata tra le parti . Se così non fosse , la società che
ne ha diritto potrebbe ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione
. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima
istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.
L’accoglimento del ricorso
comporterebbe , a carico della società inadempiente , una penale, fino alla
metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..
E’ prescritto che il ricorso ,
esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione debba essere inoltrato a
mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso debba essere inviata
alla controparte ; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le
relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le
tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in
possesso della società avente diritto .In caso d’accoglimento del ricorso, la
Commissione provvederebbe , per il tramite del Comitato Regionale competente ,
al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Mio figlio, classe 1993, ha appena firmato un contratto biennale con una società di calcio professionistica. Al termine della stagione sportiva 2005/2006 possono tenerlo vincolato? Possono prestarlo ad una società dilettantistica per la stagione 2006/2007 anche contro la nostra volontà? L’articolo 33 delle N.O.I.F. dice che i giovani, dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” …..significa che il ragazzo è costretto a rimanere in quella società senza firmare un altro cartellino di vincolo? |
| R: L’articolo 24 (“tesseramento e vincolo dei calciatori”) del
Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica F.I.G.C. , al
comma 3 stabilisce che
“3. Il tesseramento come “giovane” vincola il
calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva
[in caso di cartellino annuale] [ovvero fino al termine del biennio , in
caso di cartellino biennale] ……”
Suo figlio, con l’intervento di entrambi i genitori , non
ha firmato alcun contratto biennale con la società di cui si tratta
, militante in un Campionato Professionisti , bensì una “richiesta di tesseramento
biennale” per partecipare , in ragione delle prescrizioni
dell’apposito citato Regolamento , alle attività del Settore Giovanile e
Scolastico .
Ben altra cosa è la stipula di un contratto nel Settore
Professionisti ! Ipotesi totalmente da escludere , in ragione dell’età attuale
di Suo figlio .
Quanti partecipino alle attività del Settore Giovanile e
Scolastico hanno status dilettantistico pur militando in società
professionistiche .
Nella fattispecie il vincolo “giovani” sottoscritto
da Suo figlio scadrà d’ufficio al termine della stagione 2006/2007
, senza che ricorra la necessità di alcun intervento né del ragazzo , né della
famiglia , né della società . Il sodalizio sportivo per il quale ha firmato la
richiesta di tesseramento ha , pertanto , titolo per conservarne il vincolo
anche per la stagione sportiva 2006/2007 , senza cioè far sottoscrivere al
ragazzo alcun nuovo tesserino .
Nessun trasferimento del ragazzo potrà invece essere
disposto , ad alcun titolo (né temporaneo , né definitivo) , dalla società che
ne detiene il vincolo “giovani”, nella stagione sportiva 2006/2007 , in
assenza di specifico consenso della famiglia .
Al termine della stagione sportiva 2006/2007 Suo figlio avrà
la più assoluta libertà , pertanto , essendo decaduto il vincolo
“giovani” sottoscritto in questi giorni , di sottoscrivere un nuovo vincolo
presso una nuova società di Vostro gradimento , senza perciò dover
richiedere alcuna autorizzazione o consenso a quella attuale .
Laddove , al termine della stagione sportiva 2006/2007 ,
decideste di prolungare il rapporto con la società per la quale il ragazzo ha
assunto il vincolo attuale , dovreste sottoscrivere un nuovo vincolo .
Il Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica consente
di sottoscrivere un nuovo vincolo “giovani” fino al 16° anno d’età . E’
nella facoltà dei genitori accettare anche la sottoscrizione di un vincolo
definitivo quale “giovane di serie” , che persisterebbe fino al 19° anno
d’età , perdurando la milizia della società nel contesto professionistico , ovvero
fino al 25° anno d’età in caso di retrocessione del sodalizio sportivo nel
contesto dei Dilettanti. |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
| D: La sottoscrizione di un accordo di svincolo secondo l’articolo 108 delle N.O.I.F. deve essere presentata – pena la nullità – entro venti giorni dalla sottoscrizione di detto accordo, oppure entro venti giorni dalla sottoscrizione del tesseramento? |
| R: L’articolo 108 “svincolo per accordo” delle N.O.I.F. recita
testualmente :
“1. Le società possono convenire con calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da
depositare , a pena di nullità , presso i competenti Comitati e Divisioni della
L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli
organi federali competenti , nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale. ………..”
I termini utilizzati nella formulazione dell’articolo non
danno adito a dubbi : la stipulazione afferisce l’accordo . Se la
F.I.G.C. avesse inteso diversamente avrebbe formulato l’articolo “ …dalla
sottoscrizione della richiesta di tesseramento” : una richiesta di
tesseramento non si stipula , si sottoscrive .
I venti giorni decorrono pertanto dalla stipula dell’accordo
, il quale dovrà necessariamente essere datato .
Chiarissima è , d’altra parte , l’apposita comunicazione
diramata dalla F.I.G.C. per la corrente stagione sportiva 2005 – 2006 , che
recita testualmente :
“Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) . Il
deposito degli accordi di svincolo , presso i Comitati e le Divisioni della
Lega Nazionale Dilettanti , dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00) .
Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006 .” |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Fino a che età è possibile sottoscrivere il cartellino “giovani” annuale? Se, superata questa età è obbligatorio firmare il modulo per la richiesta di tesseramento definitivo pluriennale, qual è il periodo minimo vincolante? In questo caso il periodo va specificato sul modulo di richiesta tesseramento? |
| R: L’articolo 1 del Regolamento del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica F.I.G.C. così recita: “Il Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche,
didattiche e sociali , l’attività dei calciatori di ambo i sessi , in età
compresa tra gli otto ed i sedici anni , tesserati per
società ed associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività
esclusivamente nel Settore stesso…..”.
Superata detta età , per partecipare alle attività gestite
dalla F.I.G.C., il calciatore dovrà sottoscrivere una richiesta di tesseramento
(definitivo) poliennale che lo vincolerà al sodalizio sportivo beneficiario (se
dilettantistico) fino al termine della stagione sportiva in cui compia il
venticinquesimo anno d’età . Avrà facoltà di richiedere , e diritto perciò di
ottenere (d’ufficio) , in quella stessa stagione sportiva , entro i termini
fissati con apposito Comunicato d’inizio stagione ,dalla F.I.G.C. , di essere
svincolato per decadenza del tesseramento , ai sensi dell’ (attuale) articolo
32 bis delle N.O.I.F. .
All’atto della sottoscrizione di detta richiesta di
tesseramento (definitivo) poliennale , non essendo concepibile alcun
periodo minimo intermedio , occorrerà meramente apporre una crocetta sul
riquadro “vincolo pluriennale” , senza ulteriori specifiche di periodo , in
quanto non ammesse . |
| Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
D: Se un accordo di svincolo art. 108 N.O.I.F. non viene presentato al termine del primo anno dalla sottoscrizione del tesseramento (nel quale è riportato il riquadro VINCOLO PLURIENNALE), può essere presentato nel secondo, terzo, ecc. anno dalla sottoscrizione medesima ed avere effetto a partire dal 1° luglio successivo? Il modello di accordo di svincolo (in un fac simile pubblicato da molti soggetti) riporta la dicitura “….il calciatore ….che chiede in data…….la sottoscrizione del tesseramento con la società…”. A che serve se non c’è alcun nesso tra la data della sottoscrizione del tesseramento e la LA STIPULA di un accordo di svincolo? |
R: I tre commi in cui si sostanzia l’articolo 108 delle N.O.I.F. non individuano alcun limite, in termini di annate sportive, per la stipula di un accordo di svincolo. In nessun passo dello stesso articolo si può individuare una circoscrizione della facoltà al primo anno di vincolo in un contesto pluriennale. Detto accordo pertanto può occorrere al secondo, terzo, quarto anno o successivi del rapporto col sodalizio sportivo che lo detiene, avuto riguardo al gradimento del calciatore ed alla sua “capacità contrattuale” nei confronti dell’entità sportiva per la quale milita.
Analogamente si potrebbe argomentare per lo svincolo per rinuncia (articolo 107 N.O.I.F.), che può essere disposto in una stagione sportiva qualsiasi del rapporto [unilateralmente, però, dal sodalizio detentore]. Ovviamente, soltanto disponendo dell’accordo (articolo 108), il calciatore ha ragionevole certezza di poter liberamente disporre delle proprie prestazioni sportive , al termine di una stagione, anziché essere soggetto alle determinazioni unilaterali (articolo 107) del sodalizio.
D’altra parte, poiché la facoltà disposta dall’articolo 108 è stata oggetto di ripristino , dalla F.I.G.C., nell’ordinamento (N.O.I.F.) dopo anni di “ripudio”, laddove fosse stata disponibile solo in sede di sottoscrizione della richiesta di tesseramento, avrebbe configurato una esplicita (incomprensibile) discriminazione verso tutti i calciatori già soggetti al vincolo dagli anni precedenti.
Il modello di accordo di svincolo (articolo 108) al quale Ella fa riferimento è stato proposto , tra gli altri, anche dalla scrivente “Olimpia Gest Sport” , quale strumento d’opportunità che tiene conto del riscontro statistico in ragione del quale la maggior parte dei calciatori che vi fanno ricorso già sono consapevoli , fin dall’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento , di volere lo svincolo al termine della stessa stagione (esempio : calciatori “liberi” proprio in virtù di analoga stipula nella/e stagione/i precedente/i , calciatori “giovani dilettanti” al primo tesseramento poliennale , recalcitranti alla prospettiva di un vincolo medio – lungo , dotati di abilità tecnica riconosciuta [e consapevoli della stessa] e corredati di adeguata capacità contrattuale) e se ne procacciano pertanto la certezza [con buona pace di tutte le parti] fin dai patteggiamenti iniziali che sfociano nella sottoscrizione della stessa richiesta di tesseramento. |
| Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/05 ¬ |
| D: L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso? |
| R: Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata
abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o
denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo”
(sportivo) svolto nel progetto.
Supponendola in possesso di dette caratteristiche
(ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima
abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90,
particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto
disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così
come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero
all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto
nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il
C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi, pare per
la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli
articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come
aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo
90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:
Articolo 1
“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative
sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le
disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione
al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R.
26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale
dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale
intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno
ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del
D.P.R. 10.11.1997, n. 442 ; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
Articolo 2
“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.”
Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a
quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa
potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.
Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito
sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto
agevolativo in cui detta innovazione si inserisce:
l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge
21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81
, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto
di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro
organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive
dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi
tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni
sportive dilettantistiche”.
Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di
cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono
assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li
percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €.
28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .
Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di
tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività
amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti
dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di
visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche,
dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione
della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a
garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche
delle attività motorie, anche didattici del settore, anche dotati di
particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla
realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .
Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342
(nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente
il limite annuo [€. 7,500] pro capite di esenzione da imposte,
circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della
singola prestazione o rilievo per la commisurazione
della stessa .
Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché
di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del
T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi
dell’associazione sportiva dilettantistica)
“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva
dilettantistica) .”
Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune
soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato
il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori
ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la propria diretta
partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera,
all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento
e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto
intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando
in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso
(svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva
dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona
attraverso la pratica della disciplina sportiva] .
Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata,
corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica
rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata
documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis,
lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] , sottolineando che dette
attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2
, comma 2 , Decreto Legislativo n. 460)” , all’atto dell’incasso di detti
contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata ,
indi provvederà , in proprio , a corrispondere ai propri
tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti
, direttamente impegnati nel Progetto , i compensi loro pertinenti per detto
esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con
i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa .
Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano
individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la
corresponsione , non si richiederà , ai fini della legittimazione del
pagamento , alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini
probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza
con la sottoscrizione , per ricevuta , ad opera degli stessi tecnici ,
dell’apposita scheda “compensi” .
Si allegano :
a) copia
della documentazione fiscale “Art. 108 , comma 2 bis , lettera b)” ,
b) copia
della scheda “compensi” .
Associazione Sportiva
Dilettantistica
……………………………………..
Via …………………………n°……
C.F. ………………………………...
P.Iva ……………………………….
Spett.
Amministrazione Pubblica
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Riferimento: Vostra delibera
n°…………………………
del………………………..
Ricevuta n°………………. del
giorno…………………..
di euro……………………
rilasciata per contributi ex
art. 108 comma 2 bis lettera b) TUIR corrisposti da codesta spettabile Pubblica
Amministrazione per lo svolgimento convenzionato (convenzione del ……………………..)
della/e attività di…………………………………………………………………………… avente/i finalità sociali,
esercitata/e in conformità ai fini istituzionali della emittente.
PROVENTO NON CONSIDERATO
COMMERCIALE
Attività esclusa da IVA
(art.4 DPR 633/72 e da imposizioni erariali, art. 2 comma 1 del D.Legislativo
n.460/1997 che aggiunge il comma 2 bis lettera b) all’art.108 del TUIR).
Marca
da bollo di euro 1,81 se l’importo supera euro 77,47
Spett.le Società/Associazione
Sportiva Dilettantistica (la certificazione è redatta dal soggetto che percepisce i
compensi e consegnata alla Società/Associazione Sportiva Dilettantistica che
li eroga)
………………………………………………………
………………………………………………………
OGGETTO: richiesta di erogazione somme per
prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e
relativa certificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n.
473, in conformità a quanto disposto in materia di esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica dall’art. 37 comma 1 lettera d) della L. 342
del 21/11/2000 che modifica il comma 2 dell’art. 83 del T.U.I.R. approvato con
D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nonché dallo stesso art. 37 comma 2 lettera a).1 che
modifica la disciplina fissata dall’originario comma 4 dell’art. 25 L. 133 del
13.05.1999, (commi 1 e 2 art. 37 L. 342/2000) così come emendati, infine,
dall’art. 90 comma 3 lettere a) e b) della L. 289/2002
Il
sottoscritto , nato
a ( ) il . .19 ,
residente a ( ) , in
Via n° (codice fiscale
: )
C H I E D E
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